Similitudini e differenze dei regimi di Transfer Pricing in Hong Kong e Singapore
A Singapore a partire dal 2006 e a Hong Kong a partire dal 2018, sono state introdotte disposizioni specifiche per la regolamentazione del Transfer Pricing, per regolamentare il concetto di prezzo di mercato e conferire alle Autorità il potere di imporre aggiustamenti ai prezzi di trasferimento su transazioni non di mercato che darebbero luogo a un indebito vantaggio fiscale
A Singapore a partire dal 2006 e a Hong Kong a partire dal 2018, sono state introdotte d isposizioni specifiche per la regolamentazione del Transfer Pricing , per regolamentare il concetto di prezzo di mercato e conferire alle Autorità il potere di imporre aggiustamenti ai prezzi di trasferimento su transazioni non di mercato che darebbero luogo a un indebito vantaggio fiscale.
Di seguito analizziamo alcune delle caratteristiche principali che caratterizzano le rispettive normative a Singapore e Hong Kong in tema di Transfer Pricing.
Documentazione Transfer Pricing
Come previsto dall'OCSE, un'entità di Hong Kong di un gruppo che effettua transazioni con parti correlate è tenuta a preparare un master file a livello di gruppo e un country file sulla controllata locale. Tale soggetto potrebbe essere esentato dagli adempimenti sulla base delle dimensioni finanziarie e sul volume delle transazioni con parti correlate. I file devono essere preparati entro nove mesi, conservati per non meno di sette anni e devono essere presentati alle Autorità su richiesta.
In modo similare anche a Singapore tutti i contribuenti sono tenuti ad applicare l'Arm's Lenght Principle , ma hanno l'obbligo di preparare e conservare la documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento adottati, unicamente i contribuenti che hanno realizzato nell'anno un totale dei ricavi superiore a 10 milioni SGD o per cui la documentazione sui prezzi di trasferimento era già obbligatoria nel precedente esercizio.
La normativa di Singapore individua, tuttavia, determinate transazioni infragruppo per cui i contribuenti sono esenti dall' obbligo di tenuta della documentazione, tra cui:
• transazioni infragruppo tra società di Singapore assoggettate alla medesima aliquota di imposta;
• operazioni infragruppo sotto specifiche soglie di legge;
• servizi di supporto di routine in cui viene applicato un mark-up del 5%;
• operazioni con parti correlate sono coperte da un Advance Pricing Arrangement.
Inoltre, i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a EUR750MLN saranno soggetti alla reportistica CbC sia in Hong Kong che a Singapore, a meno che non siano esentati in quanto la società controllante ha già adempiuto a tale obbligo.
Servizi infragruppo
Le Autorità di Hong Kong seguono le linee guida dell'OCSE sui costi dei servizi infragruppo.
In generale, la detrazione delle spese può essere contestata dall'IRD se
(1) i servizi e gli oneri sono sproporzionati o eccessivi;
(2) le commissioni garantiscono al prestatore del servizio un profitto senza una ragionevole logica commerciale; o
(3) le prestazioni di servizi vengono pagate senza alcuna evidenza apparente di valore aggiunto o funzioni sostanziali svolte.
Anche a Singapore tali detrazioni possono essere contestate qualora i criteri adottati non rispondano a quanto sopra.
Advanced Pricing Arrangement ("APA")
Sia le Autorità di Singapore che di Hong Kong hanno previsto la possibilità di ricorrere al regime APA, che include APA unilaterali, bilaterali e multilaterali. In alcuni casi è previsto per legge un compenso per le Autorità che si occupano delle domande APA. Ad esempio ad Hong Kong tali tariffe sono calcolate su base oraria tenendo conto della seniority degli ufficiali coinvolti e sono limitate a HKD 500.000.
Risoluzione delle dispute
Il meccanismo legale di risoluzione delle controversie a Hong Kong e Singapore richiede che le Autorità diano effetto agli accordi risultanti dalla mutual agreement procedure, come previsto dalle relative disposizioni convenzionali, attraverso un aggiustamento della base imponibile, detrazione del credito d'imposta o un accertamento.
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*A cura di Marzio Morgante e Daniela Radrizzani, Asian Tax Advisory – ATA