Sinistri stradali, danno non patrimoniale anche per nuora e nipote della vittima se v'è prova del vincolo affettivo
Per il Tribunale di Torino il rapporto di convivenza non è determinante ai fini della legittimità della pretesa risarcitoria
L’assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suocero non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla prima per la perdita del secondo, laddove risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l’intensità del legame affettivo. Lo stesso vale per il rapporto tra il nonno deceduto e la nipote. Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza n. 4716/2021, nella quale si sottolinea altresì che il rapporto di convivenza non è determinante ai fini della legittimità della pretesa risarcitoria, ma può costituire un elemento da valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva.
Il caso
La controversia prende le mosse da un incidente stradale nel quale un uomo sfortunatamente perdeva la vita. In seguito, si instaurava il giudizio, oltre che per la corretta quantificazione dei danni subiti dal figlio del de cuius, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla nuora e dalla nipote di quest’ultimo.
In particolare, gli attori sottolineavano il rapporto di sostanziale convivenza con il defunto, il quale viveva con loro in una villetta bifamiliare e aveva un ruolo centrale per l’intero nucleo familiare. Nello specifico, l’uomo era da sempre figura di riferimento per la nuora, che aveva già perso da tempo i genitori, e si era da sin dalla nascita occupato della nipote, che all’epoca dei fatti aveva 8 anni, accompagnandola a scuola e nelle attività extrascolastiche, trascorrendo insieme le vacanze e condividendo i momenti di svago e di divertimento. La società di assicurazioni convenuta, dal canto suo, sosteneva che nuora e nipote non avessero diritto ad alcunché, vista l’assenza di un legame parentale e la mancanza di un rapporto di convivenza con la vittima dell’incidente.
La decisione
Il Tribunale si sofferma sulla posizione della nuora e della nipote del de cuius nella vicenda concreta e sottolinea come la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta "iure proprio" dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell’art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità».
Ebbene, spiega il giudice l’individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del prossimo congiunto può prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto di convivenza, «allorché risulti provata l’effettiva consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile».
Nel caso di specie, conclude il Tribunale, vi sono elementi sufficienti per ritenere legittimo il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di entrambi. Quanto alla posizione della nipote, non vi sono dubbi circa il «rapporto di intenso affetto e familiarità con il nonno con il quale condivideva praticamente l’intera giornata». Quanto alla posizione della nuora, lo stretto legame affettivo sussistente con il suocero è tale da «poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e figlio».