Responsabilità

Sinistri stradali, "danno parentale" anche per i nipoti non conviventi

Per la Cassazione, ordinanza n. 8218 depositata oggi, va superata l'aprioristica esclusione del risarcimento

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

L'assenza del requisito della convivenza non può essere di per sé considerato un elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8218 depositata oggi e segnalata per il "massimario", ha così accolto (con rinvio) il ricorso dei nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, nei confronti del conducente, del proprietario e dell'assicurazione.

In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la responsabilità esclusiva del pedone nella causazione del sinistro. La Corte di appello aveva poi confermato il giudizio per l'assorbente e "più liquida" ragione dell'assenza di legittimazione in capo agli appellanti «poiché non conviventi con la zia». Il giudice di secondo grado aveva richiamato la sentenza n. 4253/2012 della Cassazione secondo cui perché il danno possa ritenersi risarcibile, nei confronti di nonni, nipoti, genero o nuora, «è necessario che sussista una situazione di convivenza».

Per la VI Sezione civile, Sottosezione III, però esiste un diverso e più recente orientamento di legittimità (n. 21230/2016) per il quale «se da un lato, occorre certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall'altro non può tuttavia condividersi l'assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto».

Si è infatti rilevato, prosegue la decisione, che non è condivisibile limitare la «società naturale» della famiglia, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, all'ambito ristretto della sola cosiddetta "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. Del resto, sotto un diverso profilo, «ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e ‘non convivenze' determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà».

La convivenza, dunque, escluso che possa «assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola», «costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur».

Va da sé dunque che ad evitare la paventata «dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati» è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni. Considerazioni queste ultime che hanno trovato piena conferma di recente negli arresti di Cass. n. 29332/2017; n. 18069/2018; n. 7743/2020.

Non solo, la Corte, «sulla scia di tale più recente e qui condiviso orientamento», menziona anche il precedente di Cass, n. 28989/2019, che ricomprende il legame parentale tra zio e nipote, di per sé e indipendentemente dalla effettiva convivenza, tra le circostanze che possono giustificare «meccanisimi presuntivi» utilizzabili «ai fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso «il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale».

La sentenza impugnata, invece, «assegnando rilievo dirimente, nel senso di escludere a priori la legittimazione degli attori/appellanti in ragione del solo dato della mancanza di un rapporto di convivenza, si pone in una prospettiva diametralmente opposta» ed è stata pertanto cassata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©