Responsabilità

Sinistri stradali: il trasportato danneggiato può agire direttamente verso l'assicurazione

La Cassazione ha espresso un principio di diritto rifacendosi alla sentenza n. 440 del 2008 della Consulta

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di Giampaolo Piagnerelli

La persona trasportata sul veicolo che ha subito un sinistro, senza urtare altri mezzi, può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava come passeggero al momento del sinistro.

Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 17963/21. I Supremi giudici hanno motivato la decisone richiamando la precedente sentenza della Consulta n. 440/2008. In quella occasione la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 del Dlgs 209/2005 in quanto quest'ultima norma rappresenta oggi una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. I giudici delle leggi hanno affermato in particolare che i "giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione orientata della norma impugnata, nel senso, cioè che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo".

Quindi - precisa la Cassazione - che l'articolo 141 non esclude la possibilità per il trasportato di promuovere la generale azione diretta di cui all'articolo 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del danno. Di qui il principio di diritto secondo cui "nel caso di sinistro in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie dell'articolo 2054 (circolazione dei veicoli), comma 1, cc ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile, ai sensi dell'articolo 144 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209".

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