Responsabilità

Sinistro mortale, va sempre valutata l’incidenza della condotta del danneggiato

La Cassazione, sentenza n. 8306 depositata oggi, accoglie il ricorso del comune affermando che non erano stati valutati il trasporto, vietato, di un secondo passeggero e l’assenza del casco

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 8306 depositata oggi, affronta il tema dell’incidenza causale della condotta della persona deceduta in un incidente stradale. Il caso era quello di un uomo che mentre era alla guida di un ciclomotore aveva perso il controllo del mezzo “a causa della presenza di un copertone di ruota di camion, lasciato sul manto stradale”. Prima il Tribunale di Termini Imerese e poi la Corte di appello di Palermo avevano riconosciuto la responsabilità del Comune di Altavilla Milicia, custode della strada, e liquidato il danno nei confronti degli eredi.

Nel ricorso in Cassazione, il municipio ha lamentato che “la valutazione del compendio probatorio da parte della Corte di appello (e, prima di essa, del Tribunale) è stata esclusivamente concentrata nella affermazione probatoria delle presunte mancanze del Comune (essendosi affermata, quale causa di responsabilità, la presunta sussistenza dei copertoni per due giorni), mentre non ha focalizzato, né mirato a focalizzare, quelle che erano (e/o comunque potevano essere) le mancanze dello sfortunato” centauro.

E la doglianza ha colto nel segno. Per la Terza sezione civile infatti è mancata proprio la valutazione dell’incidenza causale della condotta della vittima con riferimento peraltro a elementi noti alle Corte di merito, e cioè: la violazione del divieto di trasportare un secondo passeggero e l’assenza del casco. Elementi svalutati dalla Corte territoriale che, da un lato, ha escluso che l’aver condotto un passeggero nel ciclomotore, omologato per il solo conducente, abbia avuto alcun rilievo ai fini del sinistro verificatosi, “in quanto la presenza di un passeggero condiziona le manovre”; e, dall’altro, ha ritenuto che il mancato uso del casco “non abbia avuto incidenza causale sull’evento morte…essendo il decesso stato causato (nella tesi del ctu, fatta propria dalla corte di merito) da lesione da contraccolpo”; ma se così fosse stato - chiosa la Cassazione - “il danno da contraccolpo avrebbe dovuto interessare anche il passeggero (che è invece rimasto immune da ogni conseguenza)”.

Al contrario, prosegue la Corte, è “intuitiva l’astratta incidenza sull’equilibrio di un veicolo a due ruote, in rapporto anche alla sua velocità ed alla condotta di guida, di un peso maggiore non consentito e non previsto, come pure della carenza di uno strumento di protezione almeno in astratto idoneo, se non ad impedire la lesione letale, quanto meno a diminuirne la portata”. Del resto, continua, il trasporto di passeggero “incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsa, rigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l’uso del mezzo con il solo conducente”. Ugualmente, “l’omesso corretto uso di casco protettivo … è idoneo, anche in questo caso almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della medicina, a contribuire comunque alle modalità di accadimento dell’evento letale”.

In definitiva, per la Cassazione vanno affermati tre principi di diritto. Il primo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., prevede che “per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell’art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso”.

Il secondo statuisce che il “trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro, per l’alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

Infine, il terzo, relativo all’obbligo dell’uso del casco per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, sostiene che “l’omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

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