Responsabilità

Sinistro stradale: si procede con "indennizzo diretto" al trasportato che ha subito un danno

Non sussiste risarcimento ex articolo 141 del codice delle assicurazioni se l'incidente è avvenuto per caso fortuito

di Giampaolo Piagnerelli

"L'azione diretta prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito". Questo il significativo principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 35318/22.

L'articolo 141 del codice delle assicurazioni. Secondo i Supremi giudici la speciale forma di tutela prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni prevede la tutela del terzo trasportato che abbia riportato un danno, che non sia dovuto a caso fortuito. E il risarcimento spetta anche se nel sinistro non sono coinvolti due o più automezzi. Quindi la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non derivando particolari problemi che il danneggiato sia al contempo proprietario del veicolo.
Tuttavia - si legge nella sentenza - deve essere esclusa la tutela assicurativa in favore del conducente responsabile di un illecito da cui siano derivati danni a un parente in quanto si tratterebbe di un risarcimento del danno che si è "autoprodotto" (questo è proprio il caso sottoposto alla Cassazione e cioè il marito si era reso protagonista di un sinistro stradale a seguito del quale la moglie trasportata era deceduta).
Ovvio per la Cassazione non risarcire (con l'articolo 141 del codice delle assicurazioni al marito) i danni in quanto verrebbe a essere privato di significato il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" (che evidentemente non può essere invocato - come pretende il marito - dal conducente responsabile del sinistro per l'ovvia ragione che questi è il vulnerans e non il vulneratus).

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