Civile

Snc gestite da Srl, va formalizzata la designazione dell’amministratore

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di Luca Boggio

Una società di capitali (Srl) può amministrare una società in nome collettivo (Snc), ma deve indicare la persona fisica a cui viene affidata in concreto la gestione. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con il decreto n. 4338 del 1° giugno 2020, esplicitando la necessità di una designazione formale che va ripetuta quando tale persona fisica viene sostituita.

La questione riguardava una Srl, socia di una Snc, che era stata nominata amministratore di quest’ultima e che, a seguito della nomina, aveva designato il proprio legale rappresentante ad esercitare le funzioni di amministrazione della società di persone. Il tutto era stato iscritto nel registro delle imprese. Qualche anno dopo, la Srl aveva sostituito il proprio amministratore unico e, senza formalizzare una nuova designazione, aveva chiesto di iscrivere nel registro delle imprese il nuovo amministratore unico quale persona fisica incaricata a esercitare le funzioni di amministrazione della società in nome collettivo.

La decisione romana non mette in discussione l’idea che una società a responsabilità limitata possa essere indicata come amministratore di una società in nome collettivo, ma impone alla prima di designare in modo formale la nuova persona fisica che in concreto potrà e dovrà svolgere le funzioni di amministrazione della società personale. Sotto il primo profilo il giudice romano sposa la tesi della dottrina maggioritaria che, alla luce del testo dell’articolo 2361 del Codice civile introdotto dalla riforma societaria del 2003, non solo riconosce espressamente il diritto delle società di capitali a partecipare alle società di persone, ma sembrerebbe ammettere che le stesse possano anche esserne nominate amministratrici.

Tuttavia, ritenuta la necessità della formale designazione di una persona fisica, rigetta la richiesta di semplice iscrizione del nuovo legale rappresentante della società a responsabilità limitata quale soggetto concretamente esercente le funzioni gestorie nella società in nome collettivo.

La legittimità
Il giudice del registro dà per scontato che, una volta ammessa la partecipazione delle società di capitali a quelle di persone, le prime ben possano essere amministratrici delle seconde. La tesi corrisponde a prassi notarili ormai più che decennali ed è senza dubbio maggioritaria alla luce degli articoli 2361, comma 2, del Codice civile e 111-duodecies delle Disposizioni di attuazione. Queste norme, in combinato tra loro, ammettono la legittimità di società di persone partecipate soltanto da società di capitali, delle quali quindi almeno una deve ricoprire il ruolo di ammnistratore. Questo perché, secondo l’interpretazione largamente prevalente, solo il socio potrebbe ricoprire la carica di amministratore.

Quest’ultimo presupposto non è però scontato. Se, infatti, anche un non socio potesse essere nominato amministratore, ne discenderebbe che il conferimento alla persona giuridica del relativo potere non sarebbe l’unica soluzione praticabile, e quindi richiederebbe ulteriori argomentazioni. Comunque, attualmente la tesi in assoluto maggioritaria è per la legittimità.

Designazione di persona fisica
Data per assodata la legittimità della nomina della società a responsabilità limitata ad amministratore, nel decreto di rigetto dell’istanza di iscrizione del nominativo del nuovo legale rappresentante della prima a persona automaticamente designata ad esercitare in concreto le funzioni di amministrazione, si sancisce la necessità che siano formulate in modo espresso sia la prima designazione della persona fisica incaricata di agire per la persona giuridica che quelle successive allorché la persona fisica in questione non faccia più parte dell’organizzazione della società amministratrice o si veda sollevata dal ruolo.

Il giudice del registro fa un’applicazione analogica delle disposizioni del Dlgs 240/1991 attuative della disciplina del Gruppo europeo di interesse economico (Geie) e del Regolamento Ce istitutivo della Società europea nel sancire la necessità della designazione espressa di una persona fisica ed estende alla sostituzione di quest’ultima la medesima regola prevista per la “prima designazione”.

La responsabilità
La soluzione è di certo ragionevole, perché dà certezza riguardo a chi opera. Tuttavia, molti sono i quesiti sul piano delle responsabilità. Solo per citarne alcuni: gli effetti della sostituzione decorrono solo dalla data dell’iscrizione o da quella della designazione? Sia per i soci che per i creditori sociali? Morendo la persona in precedenza designata e fino a nuova designazione, risponde la persona che ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica? È inoltre dubbia, in ragione del principio di legalità e di stretta interpretazione delle norme penali, la configurabilità di responsabilità penali in capo alla persona fisica oggetto di designazione.

Vedi le indicazioni di tribunali e notai

Tribunale di Roma, decreto 4338 del 1° giugno 2020

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