Civile

Società di capitali; limiti al compenso ex lege dell'amministratore

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Società di capitali – Amministratore - Compenso - Diritto al compenso ex lege - Limiti-
Il possesso della qualifica di amministratore di società di capitali, non comporta in capo a chi tale qualifica riveste, alcun rapporto di tipo contrattuale con la società stessa, di guisa che non potrebbe riconoscersi all'amministratore alcun diritto ex lege al compenso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 24 ottobre 2019 n. 27335

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Amministrazione - In genere compenso dell'amministratore - Clausola di gratuità - Legittimità - Fondamento.
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 9 gennaio 2019 n. 285

Lavoro - Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere amministratore di società - Diritto al compenso - Condizioni - Limiti - Deroga dello statuto.
L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 giugno 2017 n. 15382

Società di capitali – Spa - Organi sociali - Amministratori - In Genere - Rapporto tra società ed amministratore - Qualificazione - Lavoro professionale ovvero rapporto societario - Conseguenze - Compromettibilità in arbitri delle relative controversie - Condizione - Previsione statutaria della clausola arbitrale.
Il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
• C orte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2016 n. 2759

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