Società estinta, i crediti non inseriti nel bilancio di liquidazione non si intendono rinunciati
La mera omissione dell'indicazione di un credito non è indice certo della volontà di rimettere quel credito. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 28439/2020
I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione. Difatti, la mera omissione dell'indicazione di un credito non è indice certo della volontà di rimettere quel credito. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 28439/2020.
I fatti - La vicenda prende le mosse dall'acquisto di un autoveicolo difettoso da parte di una società, la quale chiedeva e otteneva, nel giudizio redibitorio, la restituzione del prezzo da parte del venditore. Nelle more di tale giudizio, tuttavia, la società acquirente veniva cancellata dal registro delle imprese, sicché a richiedere il credito erano i due ex soci della società estinta. Il venditore si opponeva però alla restituzione della somma, in considerazione del fatto che nel bilancio finale di liquidazione della società creditrice il suddetto credito non era stato evidenziato, dovendosi in tal modo ritenersi rinunciato. Di qui un nuovo giudizio tra le parti, che si concludeva nei gradi di merito con la condanna del venditore al pagamento del credito nei confronti degli ex soci della società acquirente.
La sorte dei crediti - Il verdetto viene confermato anche dalla Cassazione, che integra con le sue motivazioni il ragionamento giuridico già seguito dai giudici territoriali. La Suprema corte ricorda che il tema della sorte dei crediti delle società commerciali estinte è stato affrontato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 6070/2013 e ripreso più recentemente dalla decisione di legittimità n. 9464/2020. Alla luce di tali interventi giurisprudenziali, è pacifico che «l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio»; e che tale successione, dal lato attivo, «comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci». A ciò va aggiunto, quanto ai crediti non iscritti al bilancio, che la loro sorte resta «affidata ad una valutazione caso per caso».
Più in particolare, sostiene il Collegio, può anche darsi in astratto che la società rinunci a un credito, ma ciò non può desumersi «in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio». Per la rinuncia a un credito, infatti, è necessaria la remissione del debito, che è un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, la quale può essere sì tacita ma inequivoca, ovvero accompagnata da atti o comportamenti idonei a palesare una volontà non equivocabile. Pertanto, la mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede tutti i requisiti di non equivocità, potendo essere dipesa, ad esempio, dall'esistenza di una trattativa per una transazione o anche da semplice dimenticanza del liquidatore.
Il principio di diritto - Di qui, quindi, la conferma della sentenza di merito e l'affermazione del seguente principio di diritto: «la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito».