Civile

Società: l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità

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di Mario Piselli

L’onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l’organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all’attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali di allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso. Assolto tale onere, prosegue la Cassazione con la sentenza n. 18770 del 2019, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale.

Sulla responsabilità dei sindaci - In tema di responsabilità dei sindaci, la Suprema corte ha precisato che, qualora essi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente a esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori e di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire a essi, prevenendo danni ulteriori.

Anche le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale e perché la diligenza impone, inoltre, un comportamento alternativo.

Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 12 luglio 2019 n. 18770

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