Il CommentoSocietà

Società semplice, l’esclusione facoltativa del socio ex art. 2286, c.1 c.c.

L’art. 2286, c. 1, prima parte, c.c. prevede l’esclusione facoltativa del socio in caso di condotta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi ad esso imposti dalla legge o dal contratto sociale. La seconda parte dell’art. 2286, c. 1, c.c., stabilisce ulteriori cause di esclusione facoltativa esperibili in caso di perdita della capacità di agire da parte del socio, conseguenti ad interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici

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di Alessandro Buroni*

Ai fini dell’esclusione del socio di società di persone ex art. 2286, c. 1 c.c., il generico venir meno dell’affectio societatis e l’esistenza di contrasti tra i soci non rilevano sic et simpliciter, ma nella misura in cui siano conseguenza di specifici inadempimenti degli obblighi di legge o del contratto sociale (Trib. Venezia, 7 novembre 2023).

L’esclusione è una causa di scioglimento parziale del vincolo sociale, non volontaria, limitatamente ad un socio. L’istituto de quo opera di diritto, ...