Soggetti legittimati a proporre il regolamento di giurisdizione
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Sospensione del processo di merito - Sospensione per incidente di costituzionalità - Successivo intervento volontario - Legittimazione dell'interveniente a proporre il regolamento di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
La qualità formale di parte nel giudizio di merito, requisito della legittimazione a proporre regolamento di giurisdizione, può essere acquisita anche con intervento volontario successivo alla sospensione del giudizio stesso per incidente di costituzionalità.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, ordinanza 28 maggio 2015 n. 11131
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Soggetti legittimati - Parti nel giudizio di merito pendente - Contestazioni circa l'assunzione della qualità di parte - Incidenza nel procedimento di regolamento preventivo - Esclusione - Interventori volontari nel giudizio di merito.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualità di parte nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea a interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che tale mezzo ha proposto.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, ordinanza 22 agosto 2007 n. 17823
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Intervento di soggetti estranei alla causa di merito - Esclusione - Sussistenza della legittimazione di soggetti non costituiti e destinatari della contestazione.
Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto - tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio “a quo”, la lite gli sia stata contestata - dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale e incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio “a quo”, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.
•Corte di cassazione, sezioni. Unite, ordinanza 21 ottobre 2005 n. 20340
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Natura - Soggetti legittimati a partecipare.
Il ricorso per regolamento di giurisdizione introduce un procedimento al quale sono legittimati a partecipare tutti coloro che siano parti nel giudizio “a quo”, al giudice del quale soltanto spetta di risolvere eventuali questioni attinenti alla legittimità dell'intervento di taluna di queste nel giudizio stesso.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 10 dicembre 1993 n. 12167