Penale

Solo la pericolosità sociale della puerpera giustifica i domiciliari al posto del rinvio obbligatorio della pena

Il giudice deve motivare puntualmente le ragioni per cui non accorda prevalenza alla tutela della maternità

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di Paola Rossi

Il tribunale di sorveglianza non può negare il differimento della pena alla donna che ha da pochi giorni partorito e accordarle invece la detenzione domicilare senza puntualmente motivare il perché di una sceltadi minor favore nei confronti della puerpera che in base all'articolo 146 del Codice penale avrebbe automaticamente diritto al rinvio dell'esecuzione penale.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 16820/2023 - ha ritenuto insufficiente la scarna motivazione del tribunale di sorveglianza che, nel negare la revoca della detenzione domiciliare, ha affermato stringatamente che tale misura restrittiva risultava essere un valido strumento di riabilitazione per la giovane adulta. In realtà, il giudice può nei casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva disporre al posto dello status libertatis l'espiazione domiciliare se si accerta la peircolosità sociale anche residua della persona che ha per legge diritto al rinvio della pena da scontare. Però nel caso concreto non emerge che il tribunale di sorveglianza abbia specificato i profili della persistente pericolosità sociale della donna poco più che ventenne che doveva scontare una condanna.

Non basta a ritenere compiuto l'accertamento sulla ritenuta pericolosità sociale affermare che la detenzione domiciliare si ritenga idonea alla riabilitazione della donna ccndannata la quale rientri nei casi di rinvio obbligatorio posti dal Codice penale a tutela dei diritti della prole. Infatti, il giudizio deve precisamente indicare il motivo per cui sia necessario mantenere una forma di restrizione personale della madre condannata. Giudizio che deve bilanciare l'obbligatorio rinvio stabilito a tutela della maternità e l'esigenza di garantire l

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