Solo per periculum in mora il sequestro preventivo del denaro che anticipa la confisca obbligatoria
La cautela applicata prima della definitiva misura ablatoria del prezzo o del profitto del reato va specificatamente motivata
Il sequestro preventivo del profitto o del prezzo del reato finalizzato alla confisca obbligatoria in caso di condanna non può essere giustificato dal solo fatto che il bene oggetto dell’ablazione anticipatoria sia un somma di denaro (bene in sé bene fungibile e passibile di essere disperso). La misura cautelare reale per essere legittima necessita di compiuta motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 41602/2023 - ha annullato l’ordinanza di sequestro preventivo contro un pescatore di ricci accusato di inquinamento ambientale che mirava all’applicazione della cautela reale sulla somma di denaro rinvenuta presso l’imputato e ritenuta profitto del reato realizzato dalla vendita del pescato.
L’indicazione della Cassazione
Ciò che la Cassazione boccia, come valido argomento giustificativo dell’anticipazione della misura ablatoria anticipata del bene, è la considerazione dei giudici della cautela sulla fungibilità e intima possibilità di dispersione o impiego del denaro. Infatti, non basta che il bene da sottoporre a sequestro preventivo sia denaro per giustificare in sé la misura cautelare reale anticipatoria.
Infatti, la motivazione, che giustifica il sequestro preventivo, ma anche quello conservativo, è quella che compiutamente indica il rischio di dispersione del bene, cioè il periculum in mora. E tale obbligo di motivazione non può ritenersi “attenuato” solo perché il bene da sottoporre a sequestro sia il denaro. Invece, nel caso concreto, l’ordinanza di sequestro preventivo non faceva altro che rimandare alle motivazioni della misura cautelare personale già applicata all’imputato. Ciò che non rappresenta una motivazione sufficiente sul periculum in mora. Infine, ricorda la Cassazione, che proprio la fungibilità del denaro consente di affermare che la sua confisca è sempre configurabile come diretta proprio in ragione della fungibilità del bene.