Immobili

Sopraelevazione del muro in comproprietà, i paletti della Cassazione

Per la Suprema corte, ordinanza n. 19040 depositata oggi, chi sopraeleva deve iniziare la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva

di Francesco Machina Grifeo

"Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune". È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 19040 della Seconda sezione civile depositata oggi.

La Suprema corte ha così accolto, con rinvio, il ricorso dei proprietari dell'immobile confinante contro chi aveva eseguito la sopraelevazione in quanto la Corte di appello non aveva affrontato la questione della localizzazione della sopraelevazione, e cioè se essa fosse posizionata o meno sulla porzione di muro oltre la linea mediana nella parte rivolta verso la proprietà dei ricorrenti.

A seguito di "fenomeni di umidità" riscontrati su un muro di loro proprietà i ricorrenti avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, i vicini per affermare la loro responsabilità e sentirli condannare a rimuovere il muro di tufo costruito "sulla proprietà degli attori" oltre a "eliminare o arretrare il pluviale non rispettoso della distanza di cui all'articolo 889 c.c. e causa delle dette infiltrazioni". Il Tribunale gli aveva dato ragione ma la Corte d'Appello di Lecce aveva ribaltato il verdetto affermando che il muro oggetto di contestazione "sorgeva su un muro sottostante comune" e, dunque, riteneva che gli appellanti si fossero avvalsi della facoltà di innalzamento del muro riconosciuta dall'articolo 885, primo comma, c.c.

Proposto ricorso, la Suprema corte l'ha accolto affermando che deve darsi continuità all'orientamento consolidato, anche se risalente, secondo il quale: "L'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 cod. civ. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione". Nello stesso senso, prosegue, deve richiamarsi come perfettamente aderente al caso di specie il seguente principio di diritto: "Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana".

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio osserva che il giudice di secondo grado "pur trattando delle facoltà di cui all'art. 885 primo comma cc, non ha però verificato se la sopraelevazione realizzata […] ricomprenda l'intero spessore del muro sul quale è costruita o solo una porzione di esso, come sostengono i ricorrenti". Questo, argomenta la Corte, costituisce un "fatto decisivo perché, in tale ultimo caso, per riconoscersi la legittimità della sopraelevazione è necessario che la costruzione sia effettuata verso l'area di esclusiva proprietà […] e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana".

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