Penale

Spargere ceneri su piante altrui senza turbamento del proprietario non è reato

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di Paola Rossi

Il reato di getto pericolose di cose deve attingere una persona, anche solo in termini psicologici. Per cui lo spargimento di ceneri su un area coltivata di terzi - eseguito comunque in violazione del divieto di disperderle nell’ambiente - non costituisce reato a meno di turbamenti del proprietario delle piante per l’episodio subito.

Per tale motivo la Cassazione penale- con la sentenza n. 19605/2024 - ha accolto il motivo con cui il ricorrente riteneva illegittima la condanna subita per la contravvenzione imputatagli nell’ambito della commissione di altri reati commessi in un contesto di conflittualità tra vicini di casa. Il motivo di ricorso faceva rilevare, inoltre, che lo spargimento delle ceneri su un terreno costituisce di fatto un elemento fertilizzante per le piante ivi presenti. E che, quindi, non sarebbe emerso alcun danno a carico della vegetazione attinta sul terreno o contrario agli interessi del proprietario.

Tale argomentazione, però si appalesa irrilevante in quanto la natura fertilizzante del materiale disperso sulle piante non serve a scriminare il reato in quanto appunto non è previsto a tutela delle cose, ossia della proprietà. La Cassazione, infatti, chiarisce che per la sussistenza del reato contravvenzionale di getto di cose pericolose, previsto dall’articolo 674 del Codice penale è presupposto che la cosa “gettata o versata” abbia una potenzialità lesiva presumibilmente diretta a imbrattare o molestare persone e non cose. La Cassazione ha perciò accolto il motivo contro la condanna comminata anche per la contravvenzione ex articolo 674 del Cp, in quanto nel caso concreto non era emerso il turbamento del proprietario delle piante attinte dal lancio delle ceneri o comunque non se ne era cercata la prova di tale danno psicologico alla persona.

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