Civile

Sponsorizzazioni sotto i 200mila euro con sgravio blindato

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di Rosanna Acierno

L’ufficio non può contestare la scelta operata dall'imprenditore di aver sostenuto costi per la sponsorizzazione da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche per difetto di inerenza o per la non congruità, qualora non ne sia stata accertata l’inesistenza e nel caso in cui siano inferiori a 200mila euro annui. Ad affermarlo è la Ctr Puglia 2194/2/2018 (presidente Bracciale, relatore Di Caro) sull’appello di un imprenditore che ha ribadito il principio di inerenza per presunzione assoluta delle sponsorizzazioni sportive (articolo 90, comma 8 della legge 289/2002).

Come disposto, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenta per il soggetto erogante, nel limite annuo di 200mila euro, «spesa pubblicitaria», e come tale deducibile se giustificata da specifiche iniziative poste in essere dall’ente sportivo percipiente nell’ottica di promuovere l’immagine e/o i prodotti dello sponsor.

Il caso
Secondo l’avviso emesso dall’ufficio di Bari nei confronti del titolare di un negozio di abbigliamento, che aveva sostenuto e dedotto nel 2008 costi per pubblicità corrisposti a una associazione sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione non era inerente ed era sproporzionata (sia in termini di utilità, sia rispetto alla struttura economico-finanziaria della ditta erogante). Pertanto l’ufficio riprendeva a tassazione l’intero costo sostenuto ai fini delle imposte dirette e Iva.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp di Bari, sottolineando come, proprio nel 2008, aveva perseguito una politica di espansione commerciale volta alla diffusione del proprio marchio sul territorio. Inoltre, sosteneva l’irragionevolezza del comportamento del Fisco nel contestare la congruità e l’inerenza delle sponsorizzazioni sostenute entro il limite annuo di 200mila euro, in palese violazione dell’articolo 90, comma 8 della legge 289/2002. La Ctp accoglieva il ricorso introduttivo, con sentenza che veniva impugnata dall’ufficio dinanzi alla Ctr per violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 del Tuir.

Il secondo grado
Nel respingere l’appello e confermare la sentenza di primo grado, i giudici regionali hanno precisato che l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce un principio di inerenza qualitativa delle sponsorizzazioni entro il limite di spesa di 200mila euro annui. Lo sponsor, invece, è tenuto a dimostrarne l’inerenza “quantitativa” esclusivamente al superamento di tale soglia.

Pertanto, ai fini della loro legittima deduzione lo sponsor è tenuto a documentare soltanto che le spese di sponsorizzazione siano state destinate a finanziare una o più specifiche attività promozionali ad opera dell’ente sportivo incaricato. Al contrario, l’amministrazione finanziaria è tenuta ad accertare, indipendentemente dall’importo, se le fatture relative alle sponsorizzazioni indicate dal contribuente in dichiarazione si riferiscano o meno a operazioni inesistenti, denunciando il fatto alla Procura qualora ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, secondo la Ctr Puglia, laddove l’ufficio non accerti l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione, le spese per pubblicità sostenute nel limite annuo di 200mila euro a favore di Asd e Ssd sono sempre deducibili.

Ctr Puglia 2194/2/2018

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