Civile

Srl pignorata, la legittimazione al voto spetta al custode dalla notifica della nomina

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di Angelo Busani


L'espressione del voto se la quota di Srl è oggetto di pignoramento, il liquidatore della società cooperativa e la revoca del socio amministratore di società di persone sono gli argomenti trattati in tre nuove massime elaborate dal Comitato regionale dei notai della Campania.

Diritto di voto se la quota di Srl è pignorata
La nuova massima n. 33 dei notai campani afferma che nelle Srl, in caso di pignoramento della quota di un socio, l'esercizio del diritto di voto spetta al socio stesso fino a quando non sia stata notificata alla società, ai sensi dell'articolo 2471 del codice civile, la nomina del custode; dal momento della notifica della nomina, la legittimazione al voto spetta invece al custode.
L'articolo 2471 del codice civile disciplina l'espropriazione della quota di partecipazione al capitale della Srl, ma non regolamenta l'esercizio del voto a seguito del pignoramento. L'articolo 2471-bis del codice civile ammette che la quota di Srl possa essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro e attribuisce il voto al creditore garantito dal pegno, all'usufruttuario e al custode del sequestro. È tuttavia opinione condivisa che per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto relativo alla quota pignorata debba essere applicata analogicamente la normativa in materia di sequestro, data la comune funzione “conservativa” dei due istituti e la loro matrice giudiziale.
Se quindi, in caso di nomina del custode, non sembrano sussistere dubbi interpretativi circa l'identificazione del soggetto legittimato a votare, un problema si pone nell'ipotesi in cui il pignoramento sia stato avviato ma non sia ancora intervenuta la nomina del custode. Al riguardo, occorre notare che l'articolo 559 del codice di procedura civile, nel disciplinare la custodia dei beni pignorati, dispone che «col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati» e che il giudice dell'esecuzione «può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore». La norma enuncia dunque che la finalità conservativa del pignoramento impone che, sin da subito, esista un custode dei beni, il quale è il debitore stesso a meno che il giudice non provveda diversamente.
Quanto all'individuazione del momento in cui la legittimazione al voto passa dal socio pignorato al custode, esso può ritenersi coincidere con la notifica della nomina del custode alla società (e non nel momento di iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese). L'esercizio del diritto di voto, infatti, è una vicenda interna alla società e non coinvolge direttamente interessi di terzi estranei alla società.

Liquidatore unico nella cooperativa
La nuova massima n. 34 dei notai campani afferma che nelle società cooperative è legittima la nomina di un liquidatore unico e che, quindi, la norma che dispone l'obbligo di nomina di un consiglio di amministrazione di almeno tre membri non influisce sulla composizione dell'organo di liquidazione.
La legge 205/2017, nell'intento di contrastare il fenomeno delle “false cooperative”, ha perseguito l'obiettivo di aumentare la partecipazione dei soci ai processi decisionali della società per evitare che l'affidamento del potere gestorio a un solo amministratore possa favorire comportamenti illegittimi o non coerenti sotto il profilo mutualistico: in tal senso deve essere letta la nuova prescrizione secondo cui l'amministrazione della cooperativa deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, la quale, inoltre, deve essere combinata con la regola, già vigente, secondo la quale la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori (ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche).
Questa normativa non ha però alcun impatto sulla liquidazione delle società cooperative, in particolare non determinando la necessità che anche i liquidatori siano almeno tre: anche per le cooperative trova infatti applicazione l'articolo 2487 del codice civile, il quale prescrive la pluralità dei liquidatori solo come una eventualità. Occorre anche riflettere che una rilevante differenza tra organo amministrativo e organo di liquidazione è evidenziata anche dal fatto che, mentre la maggioranza degli amministratori di cooperativa deve essere scelta tra i soci cooperatori, il liquidatore di cooperativa può essere un soggetto non socio.

L'amministratore di Snc non vota quando si decide la sua revoca
La nuova massima n. 35 dei notai campani afferma che la revoca dell'amministratore di società di persone nominato con l'atto costitutivo può essere decisa senza che per l'adozione di tale decisione occorra il consenso dell'amministratore revocato.
Nell'affrontare questa tematica, occorre distinguere tra revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale e revoca dell'amministratore nominato con atto separato dal contratto sociale: in questa seconda ipotesi, l'articolo 2259, comma 2, del codice civile, rinvia alle norme sul mandato: ne consegue che se vi è una giusta causa, la revoca può essere effettuata con la sola espressione di volontà del mandante; e che se non vi è una giusta causa, per la revoca occorre anche il consenso del mandatario, trattandosi di un mandato conferito anche nel suo interesse.
Con riferimento, invece, al caso dell'amministratore nominato con il contratto sociale, per la revoca dell'amministratore devono ricorrere sia la giusta causa che l'unanimità dei soci, fatta evidentemente eccezione per il consenso del socio della cui revoca si discute: per principio generale, chi è in conflitto di interessi con una data decisione, non può concorrere ad adottarla. Resta fermo, peraltro, che quello appena descritto è il procedimento stragiudiziale di revoca dell'amministratore di società di persone, in quanto al singolo socio è sempre concesso di far ricorso, individualmente, a un procedimento giudiziale per richiedere al giudice di disporre la revoca per giusta causa di un amministratore.

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