Stalking, c'è persecuzione anche nel turbamento non patologico
Reati contro la persona – Atti persecutori ex articolo 612-bis c.p. – Elementi costitutivi della fattispecie criminosa – Stato di turbamento non patologico – Rilevanza penale.
Ai fini del verificarsi di uno degli elementi richiesti dall'articolo 612-bis c.p. per il reato di atti persecutori, il perdurante e grave stato di ansia e di paura non deve assurgere a livello di patologia, salvo che nel caso di contestazione del concorrente delitto di lesioni personali, essendo sufficiente che si sia prodotto un effetto destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima. Pertanto, non è rilevante, ai fini della prova dell'evento lesivo, la mancata produzione di certificazione medica attestante il turbamento patito dalla vittima degli atti persecutori, consistiti in ossessive e reiterate telefonate minatorie ed ingiuriose oltre che in appostamenti presso l'abitazione della vittima tali da aver prodotto un effetto destabilizzante per l'equilibrio della persona offesa. Peraltro, la circostanza che le minacce non siano state portate ad esecuzione non ne esclude assolutamente la concretezza ed idoneità a causare uno stato di inquietudine nella vittima, considerando inoltre che l'eventuale realizzazione delle minacce stesse avrebbe determinato la verificazione di ulteriori e diverse ipotesi criminose.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 ottobre 2017 n. 49681
Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori - divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima - Omessa motivazione sulla capacità dell'imputato e sulle condotte ascritte in concreto - Rinvio
In merito all'evento del reato di atti persecutori, se è vero che l'idoneità della condotta a produrlo secondo l'id quod plerumque accidit è elemento valutabile ai fini della prova del turbamento psicologico della vittima, ciò non significa che questa possa esaurirsi nell'accertamento di tale idoneità, posto che quello contestato è pur sempre un reato di danno e non di pericolo. In proposito, il giudice non deve limitarsi ad affermare un consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale ma deve applicarlo effettivamente, indicando quali siano gli elementi sintomatici in grado di rivelare, anche solo indirettamente, l'effettiva sussistenza dell'evento del reato.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 luglio 2017 n. 36911
Atti persecutori - Condanna - Presupposti - Elementi probatori - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Grave stato di ansia e timore della persona offesa
Il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, (articolo 612-bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Inoltre, per poter intendere realizzato il suddetto stato di ansia e timore, tuttavia, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 c.p.), il cui evento è invece configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015 n. 45184
Atti persecutori - Accuse della persona offesa - Coerenza logica - Esistenza di un reale turbamento psicologico - Grave e perdurante stato di ansia - Condotta vessatoria dell'imputato - Intrusioni moleste e assillanti - Abitualità del reato - Tutela della libertà morale della persona - Stalking - Comportamento minaccioso, molesto e ingiurioso - Non necessità di una malattia mentale o psichiatrica - Prova del turbamento tramite elementi sintomatici - Adeguatezza del trattamento sanzionatorio - Violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa - Arresti domiciliari - Inammissibilità del ricorso
Il grave e perdurante stato di turbamento emotivo è ragionevolmente da ritenere idoneo ad essere inquadrato negli eventi tipici del reato ai tti persecutori ex articolo 612-bis c.p. la cui sussistenza non dipende dall'accertamento di uno stato patologico, che sarebbe tuttavia idoneo - se fosse accertato - a costituire l'evento dell'ulteriore delitto di lesioni in concorso formale con il delitto ex articolo 612 bis c.p.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 24 aprile 2015 n. 17336