Stesse regole per l'assegno divorzile in caso di scioglimento dell'unione civile
Constatato il fallimento del tentavo di conciliazione nella procedura di scioglimento dell'unione civile di una coppia di donne unite civilmente, pur riservandosi prudentemente eventuali approfondimenti in sede istruttoria, il Presidente del Tribunale di Pordenone ha emanato l'Ordinanza del 13 marzo 2019 con cui in una lettura innovativa e insieme costituzionalmente orientata della normativa sull'assegno divorzile, ha valutato di adottare i criteri di applicazione dello stesso anche allo scioglimento dell'unione civile.
Le coordinate applicative - Il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive. Ragioni che costituiscono il parametro di cui tener conto per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno alla luce: della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi; della durata del matrimonio; dell'età dell'avente diritto. Segnatamente con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone - tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle cause della decisione - l'obbligo per uno degli stessi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Invero la natura dell'assegno è molteplice: assistenziale, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Il giudice conserva ampio potere discrezionale in ordine alla quantificazione effettiva dell'assegno. A ben vedere la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo che discende dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento del grado di autonomia economica, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo stima inoltre delle aspettative professionali ed economiche sacrificate e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il richiamato fattore età del richiedente è quindi di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
La declinazione sulla fattispecie di coniugio in esame - Nel caso di specie il Tribunale di Pordenone ha ritenuto sovrapponibili le posizioni soggettive dei coniugi matrimoniali con quelle dei coniugi da unione civile. Ancor più significativo è che il giudice ha preso in considerazione anche il rapporto di fatto che ha preceduto la vera e propria unione civile. In verità la soluzione prospettata è largamente coerente con il quadro della legislazione dei Paesi dell'Unione europea. La comparazione con alcuni ordinamenti europei, in particolare quello francese e tedesco, evidenzia la natura specificamente compensativa attribuita all'assegno di divorzio correlata alla previsione della temporaneità dell'obbligo, in quanto finalizzato a colmare la disparità economico-patrimoniale determinatasi con lo scioglimento del vincolo. La conferma della centralità del principio di uguaglianza effettiva tra i coniugi e della lettura sostanziale del rapporto che li lega - indistintamente se per matrimonio o unione civile o persino di fatto - è evincibile anche alla luce del fenomeno del ravvicinamento delle legislazioni tra Paesi occidentali grazie al diritto e alla giurisprudenza convenzionale. In particolare ciò trova riscontro nella Convenzione Europea dei Diritti Umani secondo cui i coniugi godono di uguaglianza di diritti e di responsabilità reciproche sia durante il rapporto coniugale che in caso di suo scioglimento. Emerge una visione concreta del rapporto coniugale e della funzione dell'assegno divorzile coerente al contempo con la normativa sovranazionale e con le coordinate costituzionali impresse negli articoli 2, 3 e 29 della Carta costituzionale. Coerente è quindi anche la funzione pubblica attribuibile all'istituto giuridico dell'assegno divorzile nello scenario costituzionale e convenzionale del rapporto tra coniugi, a nulla rilevando se tali per rapporto matrimoniale ovvero per unione civile.
Tribunale di Pordenone – Ordinanza 13 marzo 2019