Stop all’ipoteca «eccessiva»
L’importo dell’ipoteca iscritta non deve avere un valore superiore al doppio del credito preteso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità definiti ex lege. La violazione di questi limiti determina l’eccessivo sacrificio per il contribuente, configurando altresì l’abuso di diritto, specie in assenza di elementi motivazionali giustificativi. Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza 5092/11/2017 (presidente Patrizi, relatore Polito).
A una contribuente, a causa del mancato pagamento di cartelle esattoriali, il Concessionario della riscossione notifica la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su diversi immobili di sua proprietà. Il valore dell’iscrizione ipotecaria – oltre ad un milione di euro – risulta sproporzionato rispetto al credito spettante all’Amministrazione, pari a circa 150mila euro.
La contribuente, ritenendo eccessivo il valore dell’iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili, si oppone ante la Ctp. È stata palesemente violata la norma che prevede la possibilità di iscrivere l’ipoteca nel limite del doppio dell’importo dei crediti spettanti. L’ente di riscossione si costituisce in giudizio. L’eccezione è infondata in quanto il concessionario ha sempre discrezionalmente facoltà di decidere per quale importo iscrivere ipoteca.
Dopo il rigetto del ricorso la contribuente va in appello, dove la Ctr, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la doglianza della ricorrente. Il valore dell’ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione viola i limiti cautelativi stabiliti dalla norma se eccede il doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. L’importo dell’iscrizione ipotecaria deve comunque rispettare i requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, peraltro richiamati dalla Costituzione e dunque non può mai comportare un eccessivo sacrificio per il contribuente potendosi configurare, in difetto, il possibile abuso del diritto.
Ctr Lazio – Sentenza 5092/11/2017