Professione e Mercato

Stop alla prescrizione per l’illecito disciplinare

di Patrizia Maciocchi

Anche la prescrizione dell'illecito disciplinare, al pari di quello penale, è interrotta da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento. Ma questo non può tuttavia durare più di dieci anni. La Corte di cassazione (con la sentenza 29906 pubblicata il 20 novembre 2018) respinge il ricorso del notaio incolpato bocciando la sua tesi sull'impossibilità di estendere al “rito” disciplinare le stesse regole previste per i reati dal Codice penale. Ma il ricorrente raggiunge comunque il suo scopo, visto che i giudici cancellano la decisione impugnata perché l'illecito era estinto per prescrizione. Alla base della sanzione economica, di 3 mila euro, inflitta al professionista, c'era la compravendita di un immobile andata in porto nel maggio 2008 malgrado un'ordinanza di sospensione dei lavori già trascritta. Il notaio non era entrato nel merito dell'addebito, ma aveva contestato la decisione della corte territoriale di considerare utile all'interruzione del termine della prescrizione una sentenza della Cassazione, senza tenere conto che per la legge notarile sono utili a fermare gli “orologi” solo le decisioni che applicano una sanzione disciplinare. E non era il caso del verdetto della Suprema Corte che si era limitata a cassare con rinvio una precedente sentenza della Corte d'appello. La Cassazione precisa invece che, analogamente a quanto avviene nel settore penale, la prescrizione è interrotta da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento sia di conferma sia di modifica dell'entità della pena, visto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento a perseguire l'illecito di carattere disciplinare. Nello specifico la sentenza dei giudici di piazza Cavour aveva inciso sul trattamento sanzionatoria ed era utile a fermare il corso della la prescrizione Ma l'esito finale è comunque soddisfacente per l'incolpato, perché la durata del procedimento disciplinare, come previsto dalla stessa legge notarile, non può sforare i dieci anni a prescindere dalle “interruzioni”. È dunque cancellato il fatto contestato il 20 maggio del 2008.
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