Civile

Strade, responsabilità della Pa e rilevanza della condotta del danneggiato

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Responsabilità della Pa – Cose in custodia - Ex art. 2051 c.c. – Strade - Rilevanza della condotta del danneggiato – Configurabilità.
Nessuna responsabilità del comune sussiste, qualora venga accertato dal giudice, con motivazione tutt'altro che apparente, l'interruzione del nesso causale dell'utile prevedibilità dell'irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna e l'interruzione che non può essere esclusa per il solo che il danneggiato risieda in altra città in quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'apporto causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso causale.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 dicembre 2019 n. 33724

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Responsabilità da cose in custodia - Ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 aprile 2019 n. 9315

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti - Fattispecie.
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo a elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi).
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 1 febbraio 2018 n. 2481

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario - Art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della Pa; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 luglio 2016 n. 15761

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