Civile

Stralcio dei debiti se c'è sovraindebitamento del finanziato

La violazione del merito creditizio dà diritto al cliente di presentare un piano del consumatore con la falcidia del credito stesso

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di Monica Mandico


Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento in commento, ha ammesso una persona fisica, non fallibile, ad accedere alla procedura del piano del consumatore disciplinata dalla legge 3/12, ritenendo colpevole dello stato di indebitamento, per una moltitudine di debiti chirografi, la finanziaria che aveva erogato i prestiti in violazione dell'art 124 e 124 bis TUB, relativo al merito creditizio.

Il finanziatore pur essendo consapevole che il cliente era già intestatario di altri finanziamenti, come rilevato dalla stessa CRIF prodotta dall'OCC che ha curato la relazione particolareggiata, ha comunque continuato ad erogare linee di credito, determinando uno stato di sovrafinanziamento che ha causato uno stato di sovraindebitamento, ossia "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Inoltre si osserva che gli impegni in essere assunti dal debitore/consumatore fino a marzo 2017, rappresentavano il 72,41 % del reddito mensile del cliente ed è palese che il creditore/finanziatore non abbia rispettato il merito creditizio come sancito dall'art. 124 del T.U.B. a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento (così anche Tribunale Rimini, 01 Marzo 2019).

Il provvedimento è interessante perchè si pone il linea con la prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore. Tale argomentazione di fatto anticipa il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice).

Il decreto in parola si allinea ad un altro recente precedente del Tribunale Vicenza (24 Settembre 2020 Pres., est. Limitone), che si è pronunciato sul comportamento del finanziatore quale causa del sovraindebitamento. Il finanziatore, conferma il foro vicentino, è un operatore qualificato e come tale offre una consulenza al cliente che si trova in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a suo totale vantaggio, rispetto al finanziato sovraindebitato, per cui non si può mai considerare dispensato da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore.

A parere di chi scrive, i provvedimenti citati sono di grande rilievo, perchè espressione di una giurisprudenza consapevole delle opportunità che può offrire lo strumento della legge "salva suicidi" (L.3/2012)

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