Civile

Successioni: agli eredi va notificata la cartella di pagamento senza attendere l'iscrizione a ruolo

La commissione tributaria regionale ha errato ritenendo che ai fini della tempestività del domicilio fiscale degli eredi dovesse farsi riferimento alla data di iscrizione a ruolo della pretesa

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

Per la tempestività della notifica agli eredi di un debito fiscale facente capo al de cuius non va considerato il momento dell'iscrizione a ruolo (procedura interna delle Entrate) ma se e quando è stata inviata ai parenti la prodromica cartella di pagamento. I ricorrenti (Cassazione, sentenza n. 5020/22) hanno eccepito che la commissione tributaria regionale avesse errato ritenendo che ai fini della tempestività del loro domicilio fiscale dovesse farsi riferimento alla data di iscrizione a ruolo della pretesa, piuttosto che a quella della notifica della cartella di pagamento.

Posizione della Corte
La Cassazione, ha dato ragione agli eredi, ritenendo fondato il motivo di ricorso. Secondo, infatti, quanto disposto dall'articolo 65 del Dpr 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius. Gli eredi del contribuente – spiegano i Supremi giudici – devono comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso si intende eseguita nel giorno di spedizione). Ora il giudice del gravame (incappando in errore) ha posto l'attenzione sulla rilevanza del momento in cui era avvenuta l'iscrizione a ruolo e, considerato che la dichiarazione di successione era intervenuta successivamente, ha ritenuto che correttamente la notifica della cartella di pagamento era avvenuta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius. Gli eredi, invece, correttamente hanno contestato che l'accertamento difettava della notifica della prodromica cartella di pagamento e per questo la procedura andava dichiarata inammissibile (in quanto precedente alla successione). La Cassazione, in definitiva, ha ritenuto corretta l'impugnazione degli eredi e ha condannato il Fisco per un'irregolarità nella notifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©