Civile

Successioni, senza disposizioni esplicite c’è solo la legittima

immagine non disponibile

di Adriano Pischetola

Per la Cassazione sono regolati dalla sola successione legittima i beni di cui il testatore non abbia disposto ricostituendo l’universalità del suo patrimonio.

È una sentenza che senz’altro fa riflettere quella emanata dalla seconda sezione civile della Cassazione (17868/2019 depositata il 3 luglio 2019): interviene su di un tema controverso e dibattuto, la sorte dei beni di cui il testatore non abbia espressamente e chiaramente disposto, pur avendone fatto menzione nella scheda testamentaria (e che non siano quindi né ignorati né da intendersi sopravvenuti), e ciò in presenza di altre contestuali disposizioni aventi ad oggetto beni diversi.

Secondo i giudici, pur a fronte di una «institutio ex re certa» (ai sensi dell’articolo 588 comma 2 codice civile)- e quindi dell’indicazione di beni determinati (nella fattispecie: solo beni mobili) che il testatore risulti aver assegnato come quota del patrimonio - non ne deriva l’attribuzione a favore del medesimo beneficiario anche di altri beni, menzionati nella scheda testamentaria e non espressamente assegnati.

La cosiddetta forza espansiva di questa forma di istituzione di erede, infatti, - in grado di legittimare la partecipazione dell’istituito in tal modo alla ripartizione degli elementi patrimoniali di cui il testatore non abbia disposto (perché ignorati o sopravvenuti) - non trova applicazione qualora questa istituzione non integri una disposizione (sia pure pro quota) nella universalità del patrimonio.

Di fatto, era accaduto che la testatrice aveva disposto (qualificandole come eredi) a favore di due sue nipoti per una metà di una casa, assegnando la residua metà ad un altro non meglio identificato altro padrone (a cui favore veniva costituito un diritto di prelazione all’acquisto, trattandosi di immobile non divisibile); nel contempo ad una terza persona (anch’essa non meglio identificata), che avrebbe dovuto prendersi cura della testatrice, venivano attribuiti solo i beni mobili, qualificandola «padrona erede universale».

Ne era nato un contenzioso, in quanto colei che si era dedicata all’assistenza morale e materiale in vita della testatrice, aveva reclamato (e con successo in entrambi i gradi dei giudizi di merito) la proprietà della metà della casa (e la restituzione dei beni mobili nel frattempo trattenuti dalle nipoti), ritenendo che l’attribuzione (sia pure) dei soli beni mobili valesse ad ottenerle - come «institutio ex re certa» - la qualifica di erede e quindi il diritto di avvalersi della forza espansiva di tale istituzione con riferimento alla residua metà della casa, non assegnata espressamente ad alcuno.

Ma - come detto - i giudici supremi contestano la fondatezza e la operatività di questo principio della «forza espansiva», quando - come in questo caso - non ci sia stata una disposizione che non ricostituisca l’unità, cioè l’universalità del patrimonio, e pertanto ritengono che per i beni di cui la testatrice non ha disposto espressamente operi la successione legittima.

La Corte non si esime, certo, dall’evocare quel filone giurisprudenziale (Cassazione n. 12158/15) e quella corrente dottrinaria, peraltro maggioritaria, per i quali la successione legittima non opera (e al contrario si esprime la forza espansiva della delazione testamentaria) «in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti».

Anzi sottolinea che «la posizione dell’istitutio ex re certa non è diversa da quella dell’erede pro quota, in favore del quale opera senz’altro la cosiddetta forza espansiva della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti» (Cass., S.U., n. 17122/2018).

Ma qualora, come nel caso al vaglio, i beni della cui sorte finale si discute non sono stati ignorati nè sono sopravvenuti (tant’è che la testatrice ne ha fatto espressa menzione), senza attribuirli ad alcuno, quella forza espansiva va negata, con apertura della concorrente successione legittima, da un lato non essendo determinante la qualificazione formale adottata dall’autrice della scheda testamentaria, e dall’altro difettando comunque una disposizione nell’universalità del patrimonio del defunto (in quanto quella formulata in concreto riguardava solo alcuni dei beni relitti, peraltro mobili ).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©