Civile

Notifica della sentenza e notifica dell'impugnazione ai fini della decorrenza del termine breve, il principio di equipollenza

Orientamenti di legittimità contrastanti sull'applicazione del principio di equipollenza: la soluzione delineata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12084/2016 e il principio espresso da Cass. n. 3129/2017

di Santo Spagnolo, Cinzia Bisicchia*

Dibattuta è, in giurisprudenza, l'equiparazione tra la notifica della sentenza e la notifica dell'impugnazione, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre una seconda impugnazione; segnatamente, controverso è se detta "equipollenza" possa sostenersi solo per colui che abbia proposto l'impugnazione principale oppure si estenda anche al destinatario della notifica dell'atto di impugnativa.

Secondo, invero, parte della giurisprudenza di legittimità, va affermata la relazione di equipollenza tra notifica della sentenza e notifica dell'atto di impugnativa (dal quale si evincerebbe la conoscenza legale del provvedimento da impugnare), perché trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo organo, aventi identico carattere di ufficialità ed idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza legale all'atto, dal quale, pertanto, prendono a decorrere i successivi termini ed effetti processuali.

Alla stregua di tale orientamento, è dalla disposizione di cui al 2° comma dell'art. 326 c.p.c.(secondo cui, nel caso previsto dall'art. 332 – notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili – l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti), che andrebbe tratto il principio generale per il quale la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza.

In diverse occasioni, la Suprema Corte ha, infatti, osservato - stabilendo il principio della c.d."equipollenza bilaterale" - che la predetta regola dell'art. 326, 2° comma, c.p.c. è applicabile tanto al soccombente che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra davanti al medesimo organo giurisdizionale, o con altro mezzo davanti ad un organo diverso, quanto alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (Cass. n. 20912/2005; Cass. n. 16207/2007; Cass. n.17309/2017; Cass. n. 26427/2020; si veda, altresì, Cass., Sez. Unite, n. 32114/2019: "La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia perla parte notificante che per la destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione ...").

Il superiore orientamento sembra poggiare sul seguente sillogismo: se in forza dell'effetto bilaterale, la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., produce i suoi effetti tanto per il notificante quanto per il destinatario (sull'efficacia bilaterale"sincrona" della notifica della sentenza e la unicità del termine per impugnare si veda Cass., Sez.Un., n. 6278/2019), e se, in forza del principio di equipollenza, la notifica dell'impugnazione equivale - sempre ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. - alla notifica della sentenza, la gradata conseguenza è che la notifica dell'impugnazione, così come la notifica della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre una diversa impugnazione tanto per il notificante quanto per la parte destinataria della notifica dell'impugnazione.

Secondo altro orientamento della Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza, nelle forme di cui all'art. 285 c.p.c., non ammette equipollenti, neppure nella conoscenza che la parte ne abbia, comunque, acquisito in via di fatto; sicchè la notificazione di un atto di impugnazione , per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Tale diversa prospettazione muove dai seguenti argomenti:
1) il carattere assoluto ed inderogabile della norma dell'art. 326, comma 1, c.p.c. , quanto alla identificazione della notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., come atto idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione;
2) la inutilizzabilità, in senso contrario, della disposizione contenuta nell'art. 326,comma 2, c.p.c. , la quale diretta ad assicurare la simultaneità del processo in fase di impugnazione,si riferisce alla pendenza di un processo con pluralità di parti su cause scindibili e alla impugnazione valida; la stessa, pertanto, ha una portata eccezionale, non invocabile come espressione di un principio generale;
3) la soluzione delineata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12084/2016 , secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicchè la notifica, da parte sua, di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello, deve intendersi limitata alla sola posizione di colui che abbia proposto l'impugnazione principale, ma non si estende anche al destinatario della notifica(Cass. n. 5851/1987; Cass. n. 8881/1987; Cass. n. 5421/1997; Cass. n. 18184/2010; Cass. n.31251/2018).Secondo, segnatamente, alcune delle richiamate pronunce (Cass. n. 31251/2018 e Cass. n.18184/2010), sebbene il principio di "equipollenza bilaterale" non possa intendersi come principio di carattere generale, lo stesso può, comunque, essere oggetto di valutazione caso per caso, ed essere, in buona sostanza, circoscritto alle sole ipotesi in cui l'impugnativa ha, effettivamente,costituito il mezzo attraverso cui l'intera sentenza è stata portata a conoscenza di chi ha subito l'impugnazione, o perchè è stata sottoposta a gravame in tutti i suoi capi o perchè è stata trascritta integralmente nell'atto di impugnazione.

Si segnala, in ultimo, il principio espresso da Cass. n. 3129/2017 , in virtù del quale, "l'art. 333c.p.c., quando prescrive che "le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo", si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell'art. 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell'impugnazione principale notificata soltanto ad alcune parti, ai sensi dell'art. 331c.p.c. e 332 c.p.c.. Ne consegue che, quando un'impugnazione è notificata di iniziativa dell'impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi così la situazione dell'art. 330c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente dal se l'impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell'art.331 c.p.c. o a norma dell'art. 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale".

______


*A cura dell'Avv. Santo Spagnolo – Partner 24ORE Avvocati e l'Avv. Cinzia Bisicchia

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©