Tassa di successione per il trust istituito tramite testamento
L’istituzione e la dotazione di un trust mediante testamento provoca l’applicazione dell’imposta di successione e, se oggetto di dotazione siano anche beni immobili, sul loro valore catastale si applicano anche le imposte ipotecaria (con aliquota del 2 per cento) e catastale (con aliquota dell’1 per cento).
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 371 del 10 settembre 2019, prendendo in considerazione il caso di un trust testamentario istituito, con riguardo a beni esistenti in Italia, da un disponente residente in Australia, il quale aveva designato, quale beneficiario del trust, una propria nipote (figlia della sorella del de cuius): per questo l’Agenzia afferma che l’imposta di successione deve essere applicata, nel caso osservato, con l’aliquota del 6 per cento.
La “notizia” è che l’Agenzia fornisce questa risposta ribadendo l’orientamento in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust, quale consacrato nelle Circolari 48/2007 e 3/2008, senza fare alcuna menzione della copiosissima giurisprudenza formatasi, da allora a oggi, in tema di trust e, quindi, nemmeno dell’approdo cui la Cassazione è giunta in numerose decisioni depositate negli scorsi mesi di giugno e luglio (15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019, 16705/2019, 19167/2019, 19310/2019, 19319/2019).
Tali decisioni non possono essere bypassate in quanto hanno rappresentato una radicale svolta nella materia della tassazione dell’atto di dotazione del trust in quanto hanno evidenziato che, nella giurisprudenza di legittimità, si è definitivamente consolidato l’orientamento secondo cui l’atto di dotazione del trust non sarebbe suscettibile di tassazione con l’imposta di donazione in quanto, in tale ambito, non si potrebbe ravvisare alcuna manifestazione di capacità contributiva. Ora, se non c’è capacità contributiva quando il disponente dota un trust durante la propria vita, non pare essere diverso il caso della dotazione di un trust istituito mediante un testamento.
In particolare, sul «trust successorio», come quello esaminato nella risposta 371 (e, cioè, il trust finalizzato ad attribuire un dato patrimonio a una certa scadenza ai soggetti che il disponente ha designato quali beneficiari del trust stesso) la Cassazione ha affermato che la manifestazione di capacità contributiva si avrebbe nel momento in cui il trustee attribuirà ai beneficiari il patrimonio del trust e che, pertanto, nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio, non si rende applicabile l’imposta proporzionale di donazione.
Nello specifico caso osservato nella risposta ad interpello 371 pubblicata ieri vi è la “complicazione” del de cuius residente in Australia: la residenza all’estero comporta che l’imposta di successione italiana si applica solo sui beni “esistenti” in Italia. Tali sono, ovviamente, gli immobili ubicati in Italia; sono altresì esistenti in Italia i titoli obbligazionari emessi da istituti bancari che abbiano sede in Italia.
Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 371 del 10 settembre 2019