Civile

Tassi usurari, nel calcolo del tetto soglia rientra anche il costo dell'assicurazione

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di Andrea Alberto Moramarco

Nell'ambito dei contratti bancari, per la determinazione del tasso usurario devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento, così come previsto dall'articolo 644 comma 4 cod. pen, essendo sufficiente a tal fine che le stesse siano collegate alla concessione del credito. La prova di tale collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1101/2019.

La vicenda - Oggetto della decisione è la presunta usurarietà del tasso applicato ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel 2007 per un importo di poco più di 16 mila euro da rimborsare in dieci anni, il quale comprendeva un TAN del 5% e un TAEG che, sommate le diverse commissioni, oneri e costi di istruttoria arrivava appena al di sotto del 17%, ovvero la soglia di usura fissata per il periodo di riferimento. Il mutuatario riteneva però che anche il costo della polizza assicurativa obbligatoria sulla vita, stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, fosse da considerare ai fini del calcolo del TAEG, poiché collegata a quest'ultimo contratto, con il conseguente superamento del tasso soglia del 17%. Ciò determinava, in ossequio all'articolo 1815 comma 2 del codice civile, la sanzione della nullità degli interessi e, quindi, la gratuità del contratto stesso.

La decisione - Il metodo di calcolo del tasso di interesse applicato dal beneficiario del finanziamento viene condiviso dal Tribunale, che rievoca tutti i principali passaggi legislativi e giurisprudenziali sul tema degli interessi usurari. In particolare, importante è la legge 108/1996, di interpretazione autentica, che, al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, considera rilevanti, nel calcolo del tasso soglia, «tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito», ovvero tutte le «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».
Ciò posto, per il giudice la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista, il suo collegamento al contratto di finanziamento e la contestualità della stipulazione dei due contratti depongono in favore dell'inserimento nel calcolo del TAEG anche degli oneri assicurativi sostenuti dal mutuatario. La conseguenza nella fattispecie è, inevitabilmente, la nullità parziale del contratto di prestito e la restituzione degli interessi già versati.

Tribunale di Ivrea – Sezione civile – Sentenza 23 dicembre 2019 n. 1101

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