Penale

Tenuità del fatto, inappellabile la sentenza relativa a reato punito con ammenda

La Suprema corte dichiara inammissibile il ricorso presentato dal legale di un uomo, condannato a pagare mille euro di ammenda per aver tenuto per la vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione

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di Andrea Alberto Moramarco

È inappellabile la sentenza che riconosce la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, al pari di tutte le altre fattispecie di cui all'articolo 593, comma 3, del Cpp. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 10764/2021.

Con tale decisione la Suprema corte dichiara inammissibile il ricorso presentato dal legale di un uomo, condannato a pagare mille euro di ammenda, ex articolo 5 lett. b) della legge n. 283/1962, per aver detenuto per la vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Secondo l'avvocato, dopo l'entrata in vigore della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento tra la sentenza che condanna alla sola pena dell'ammenda, non appellabile ai sensi dell'articolo 593 comma 3 cod. proc. pen., e la sentenza di proscioglimento che dichiara la particolare tenuità del fatto, invece appellabile.

I giudici di legittimità non condividono però questo assunto e spazzano via ogni dubbio di sospetta illegittimità costituzionale della suddetta disposizione del codice di rito. Innanzitutto, essi sottolineano come nessuna disposizione costituzionale prevede il diritto a ottenere un giudizio di appello, ragion per cui la scelta di disporre l'inappellabilità per alcune sentenze di condanna, come quelle per le quali è applicata la sola ammenda, non può ritenersi irragionevole o lesive del diritto di difesa. Il legislatore può, infatti, «ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto, perché la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato».

A ogni modo, sottolinea il Collegio, in relazione alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, come nel caso in esame, il risultato è il medesimo, posto che il dettato dell'articolo 593 comma 3 cod. proc. pen. esclude l'appellabilità anche in caso di sentenze di proscioglimento, quale è la sentenza che applica la causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen.

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