Tenuità del fatto anche se l'investitore si ferma ma non assiste il ciclista lievemente ferito
Il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale. Ma la valutazione delle circostanze di fatto come l'estrema lievità del danno arrecato possono ben condurre al riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27241 depositata il 1 ottobre, ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 131 bis del Codice penale al caso dell'automobilista che dopo avere determinato l'impatto del proprio autoveicolo con una bicicletta e determinato la caduta del ciclista che la conduceva si era solo fermato e verificata l'assenza di lesioni evidenti si era allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare alcuna specifica assistenza e senza attendere l'arrivo dell'ambulanza.
Il caso - La Corte - pur riconoscendo la causa di non punibilità per tenuità del fatto - respinge però il ragionamento della difesa del ricorrente secondo cui non sussisteva nel caso specifico l'elemento soggettivo del reato previsto dal settimo comma dell'articolo 179 del Codice della Strada. La Cassazione spiega che la fattispecie incriminatrice per chi non presta assistenza non è integrata solo in caso di dolo specifico, ma è sufficiente quello eventuale. Cioè, argomenta la Cassazione, che realizza il reato stradale anche il semplice allontanamento dal luogo dell'incidente senza attendere l'arrivo del soccorso. Infatti, nella vicenda ciò che la Cassazione ha stigmatizzato è stato proprio l'allontanamento del responsabile dell'incidente stradale, che si era giustificato con l'arrivo di diversi connazionali del ciclista i quali mostravano un atteggiamento aggressivo nei confronti del ricorrente. Per la Cassazione questi avrebbe potuto prestare la doverosa assistenza anche solo attendendo in lontananza l'arrivo dei soccorsi e della polizia per i rilievi. Al contrario il ricorrente dopo una breve sosta con cui constatava l'assenza di lesioni visibili a danno del ciclista si era repentinamente allontanato dal luogo dell'incidente. Ed è proprio questo tratto della sua condotta ad aver integrato il reato. Anche se proprio il fatto di essersi nell'immediato fermato a verificare le conseguenze dell'impatto ha rappresentato uno degli elementi per il riconoscimento della tenuità del fatto, unitamente ad altri fattori quali la prognosi di soli 5 giorni per la lieve ferita riportata dal ciclista, la compresenza di altre persone attorno alla persona ferita e il non aver negato il fatto non appena rintracciato dalla Polizia.