Civile

Termine breve di impugnazione: esclusa la scissione soggettiva degli effetti della notificazione della sentenza

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Impugnazioni civili - Notificazioni - Termini - Termine breve ex art. 326 c.p.c. - Decorrenza - Dies a quo - Comune per il notificante e per il destinatario.
In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariatamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 marzo 2019 n. 6278

Impugnazioni civili - Termini per impugnare - Termine breve - Decorrenza - Notifica della sentenza - Unicità del termine per entrambe le parti.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (cd. efficacia bilaterale diacronica, nel senso che il termine di impugnazione decorre da momenti diversi per le parti) non può trovare applicazione con riferimento alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Va di contro affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza, nel senso che il termine decorre da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 marzo 2019 n. 6278

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi - Dies a quo - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 7 maggio 2015 n. 9258

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione - Ricorso inammissibile - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Rispetto del termine breve - Necessità - Decorrenza - Dalla data di consegna della prima impugnazione all'ufficiale giudiziario e non da quella del successivo perfezionamento della notifica - Fondamento.
Quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 gennaio 2014 n. 883

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