Società

“Titolare effettivo”, il Tar Lazio sospende l’obbligo di comunicazione in vigore da oggi

Accolto in via cautelare, ordinanza n. 8083/2023, il ricorso di Assofiduciaria. Per il Tribunale: censure rilevanti anche sotto il profilo europeo. L’obbligo può incidere in modo irreparabile su situazioni giuridice

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio, ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.

Il provvedimento ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso n. 236, è entrato in vigore oggi, lunedì 11 dicembre 2023. E obbliga a comunicare i nominativi dei titolari effettivi delle società fiduciarie, dei trust e degli altri istituti considerati “affini” ai trust alle camere di commercio. Accolte dunque le istanze proposte da Assofiduciaria (assistita da Grimaldi Alliance) che raccoglie 118 associati.

Il decreto ministeriale attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, imponendo una generalizzata disclosure delle società interessate. A prevederlo è l’articolo 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55 (“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”) .

L’individuazione del titolare effettivo avviene seguendo la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio. “In sintesi ed avuto riguardo alle persone giuridiche – spiega Vittorio Provera (Partner Studio Trifirò Partners Avvocati) -, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo . Per le società, in particolare, sarà richiesta l’entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo. Qualora non sia possibile individuare un titolare effettivo sulla base di tali criteri, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della persona giuridica”.

Secondo lo studio legale internazionale Cms l’adempimento potrebbe avere effetti su oltre un milione di imprese italiane ed è foriero di “possibili rischi in termini di sanzioni e responsabilità, anche penali”, per questo la firm ha creato, per i propri clienti, “un servizio di verifica e di trasmissione della comunicazione del titolare effettivo tramite il suo helpdesk dedicato”, composto da professionisti specializzati nel settore antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering).

La IV Sezione del Tar ha ritenuto che le “articolate censure” formulate dal ricorrente involgono anche questioni di “compatibilità eurounitaria”, che richiedono un approfondimento nella sede di merito. E, considerato il periculum in mora, ha “ritenuto pertanto meritevole di tutela l’interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito”, sospendendo l’efficacia del Dm Imprese. L’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso è fissata per il 27 marzo 2024.

Secondo lo Studio Grimaldi “a prescindere dagli obblighi di comunicazione contestati, le società fiduciarie sono già sottoposte ad uno stringente e penetrante regime di controllo e monitoraggio da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; regime che già ora - e senza mettere in pericolo i titolari effettivi - garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di contrasto al terrorismo e riciclaggio di denaro”. Per il Managing Partner Francesco Sciaudone: “Il provvedimento testimonia la grande sensibilità del giudice amministrativo rispetto ad un settore fortemente regolamentato che coinvolge moltissimi operatori”.

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