Tiziano Ferro: confermato il trasferimento fittizio della sua residenza fiscale nel Regno Unito
La Corte di cassazione ha posto la parola fine sulla vicenda tra il cantante e il Fisco italiano
La Corte di cassazione ha posto la parola fine sulla vicenda tra il cantante Tiziano Ferro e il Fisco italiano respingendo le ragioni dell'artista e confermando il trasferimento fittizio della sua residenza fiscale nel Regno Unito. Con tre sentenze - nn. 21694, 21695 e 21696 - il giudice di legittimità conferma l'evasione fiscale per gli anni 2006-2008 in materia di Ires, Irap e Iva, ma accoglie tra i circa 30 motivi di ricorso solo quello sul mancato rispetto da parte del Fisco accertatore dei criteri di determinazione del reddito tipico di un'artista, lo sfruttamento di diritti d'autore in ossequio alle regole sul divieto di doppia imposizione con il doveroso riconoscimento dei crediti d'imposta sui redditi "realmente" prodotti all'estero.
Aveva torto il Fisco italiano a ritenere che in caso di accertamento analitico si potessero disattendere le regole del Tuir in materia di diritto d'autore. La Cassazione rigetta - con un'altra sentenza la n. 21697 - anche tutti i rilievi dell'artista contro il diniego dell'opponibilità dello scudo fiscale, che aveva invocato sulle attività detenute all'estero e denunciate in Italia dopo aver avuto "formale conoscenza" di ampia attività istruttoria a proprio carico.
La Cassazione spiega - di fatto – che la Ctr ha compiutamente accertato che il cantante ha mantenuto quei legami con l'Italia che al di là del computo dei giorni di permanenza sul suolo straniero dimostrano che nella realtà risiedeva nel nostro Paese. Infatti, secondo i giudici Ferro non aveva indicato interessi personali prevalenti, rispetto a quelli in Italia, nel nuovo stato di residenza e lo asseriscono fino al punto di avventurarsi nell'affermazione della preminenza del ruolo della famiglia di origine in ragione del suo orientamento sessuale. Inoltre, rilevano sicuramente i maggiori interessi professionali in ambito italiano, nonostante sia una star internazionale, un ampio utilizzo di carte di credito in Italia unitamente all'acquisto di un'abitazione e al tesseramento in una palestra nella sua terra d'origine, Latina. Infine, è fuori discussione, secondo la Cassazione, l'assoluta preminenza data dai giudici tributari di merito ai compensi di provenienza italiana. Tanto è bastato per escludere efficacia - in termini fiscali - al cambio di residenza del cantante in quanto di fatto domiciliato in Italia.
Sull'altro versante "condonistico" la Cassazione spiega che lo scudo fiscale incide sulle sanzioni, ma non sulle obbligazioni tributarie. Perciò presupposto per la denuncia di attività nascoste al Fisco italiano all'estero con conseguente applicazione di un'imposta straordinaria che sana l'illecito, è che la comunicazione riservata venga presentata prima della formale conoscenza di attività istruttoria a proprio carico. Circostanza esclusa per il cantante che aveva risposto a specifici questionari delle Entrate e aveva ampiamente delegato il proprio commercialista all'acquisizione di atti tributari e al deposito di relativa documentazione di parte. Non è stato perciò ritenuto il Fisco decaduto dal proprio potere di accertamento ed è stato disconosciuto il vantato legittimo affidamento di Ferro sul funzionamento dello scudo fiscale attivato.