Civile

Trasporto aereo, l’addizionale sui diritti di imbarco ha natura tributaria

La sentenza 80/2024 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una «norma interpretativa» che sosteneva il contrario: operazione «meramente nominalistica»

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di Francesco Machina Grifeo

L’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili ha natura tributaria. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 80/2024 depositata giovedì 9 maggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma interpretativa del 2007 che invece ne aveva dichiarato la natura non tributaria.

Si tratta dell’articolo 39-bis del Dl n. 159 del 2007 (come convertito) che dunque è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

Per la Consulta, l’affermazione della natura non tributaria fatta dal legislatore si risolve in un’«operazione meramente nominalistica», che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Un pronunciamento analogo era stato espresso dalla Corte nel 2018 (sentenza n. 167) sulla porzione dello stesso articolo 39-bis che (in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015 ) che escludeva la natura tributaria per i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativi al servizio antincendi negli aeroporti.

La questione è stata promossa dalla Corte di cassazione, l’estate scorsa, nell’ambito del procedimento di insinuazione al passivo di Aeroporto di Genova Spa nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria. Alitalia, ricorrente incidentale, ha sostenuto che il credito per l’addizionale comunale non avrebbe natura tributaria, richiamando la norma di interpretazione autentica. Avrebbe piuttosto natura di corrispettivo di un servizio imprenditoriale, dal momento che viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente all’Enav.

Per la Corte costituzionale la norma interpretativa censurata «lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico. Da tale lesione, che si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza, consegue l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della disposizione censurata».

Al termine di un excursus normativo, la Consulta osserva poi che nonostante l’addizionale «comunale» sia stata in origine pensata come prelievo per fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni in cui sono degli aeroporti, sin dalla sua istituzione, è stata in realtà devoluta solo in parte ai municipi, ed in misura immutata, nonostante l’addizionale sia stata via via incrementata da un euro fino agli attuali sei euro e cinquanta centesimi per passeggero.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, prosegue la decisione, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. E nel caso di specie, ricorrono tutte le caratteristiche del tributo.

In primo luogo, una (articolata) disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, ossia il vettore aereo, che è tenuto a corrispondere la somma di sei euro e cinquanta centesimi per ogni passeggero imbarcato (ferma la traslazione sui passeggeri medesimi). Non ricorre invece un rapporto sinallagmatico tra il vettore e i vari destinatari del gettito. Né, ancora, la misura dell’addizionale è in alcun modo commisurata al costo di quei servizi. Il prelievo è ancorato al numero dei passeggeri imbarcati e quindi, in definitiva, al fatturato ed è finalizzato a sovvenire pubbliche spese.

L’addizionale, più in particolare, è volta a sostenere:

a) i costi di sicurezza;

b) i maggiori costi dei comuni sede di aeroporti e limitrofi;

c) il contrasto della criminalità;

d) dal 2005, il Fondo per il sostegno del personale trasporto aereo;

e) dal 2006, i costi del servizio statale antincendi;

f) dal 2019, il finanziamento alle gestioni previdenziali dell’Inps.
Ne consegue che l’affermazione della natura non tributaria non è altro un’«operazione meramente nominalistica».

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