Professione e Mercato

Tre vie d’uscita per superare la crisi economica del professionista

Come anche chi ha la partita Iva può utilizzare il sovraindebitamento per uscire dall’impasse con i creditori

di Michele Valente

Professionisti che, nonostante gli sforzi, non riescono più a far fronte agli impegni economici: una situazione che questi lunghi mesi di pandemia, con chiusura o rallentamento delle attività, rende sempre più probabile. In simili casi di fragilità si può accedere a uno specifico strumento per cercare di trovare una via d’uscita: si tratta della procedura di sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 3/2012 (integrata dalla legge 176/2020), alla quale può accostarsi un’ampia gamma di soggetti, compreso il professionista titolare di partita Iva.

Lo strumento
La procedura di sovraindebitamento ha numerosi vantaggi, perché consente al debitore di superare il periodo di «crisi» avvalendosi di organismi e professionisti altamente specializzati al fine di raggiungere con i creditori un certo accordo (che muta in base alla tipologia di debito e alle risorse disponibili), godendo nel frattempo anche dell’automatica (o in alcuni casi, su richiesta) sospensione delle azioni esecutive individuali, come il pignoramento, nonché degli interessi, legali o convenzionali.

Senza trascurare, ed è forse questo il vero vantaggio della procedura, che il debitore che risulta altresì “meritevole” può liberarsi dai debiti eccedenti la percentuale soddisfatta attraverso la procedura di composizione della crisi, superando così definitivamente la situazione di stallo venutasi a creare (effetto esdebitatorio). La procedura di sovraindebitamento offre diverse soluzioni per affrontare la situazione di crisi.

Si tratta di tre distinte procedure, tutte in astratto idonee a regolare anche il sovraindebitamento del professionista, seppur ciascuna con gli accorgimenti del caso. Il professionista può accedere tanto all’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, quanto alla procedura di liquidazione del patrimonio oppure, e sempre che il debito sia maturato per scopi estranei all’attività professionale svolta, al piano del consumatore.

Le tre chance
Con l’accordo di composizione della crisi, il debitore propone ai creditori un progetto contenente termini e condizioni di pagamento, totale o parziale, della loro posizione. L’accordo è raggiunto se risultano favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. La legge lascia libero il debitore di riempire la proposta di qualunque contenuto possibile: dalla semplice dilazione dei pagamenti alla cessione dei crediti (esistenti o futuri), a forme miste o più elaborate, mediante pure l’apporto di risorse economiche di terzi.

Con la procedura di liquidazione del patrimonio, invece, il debitore procede alla vendita di taluni suoi beni, in precedenza individuati, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Con il piano del consumatore, il professionista che non ha contratto debiti in relazione alla propria attività, e che si trova, dunque, in una situazione di crisi dovuta al soddisfacimento di necessità personali, può presentare ai creditori un progetto con indicazione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento, totale o parziale, del loro credito. Anche in relazione al piano del consumatore, accedere alla procedura significa, dunque, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti riempito del contenuto più vario, ma a differenza dell’accordo di composizione della crisi, il piano non necessita del parere favorevole dei creditori ma della sola omologazione del tribunale.

Gli Occ
Il debitore non è solo nella redazione della proposta, ma è assistito dagli Organismi di composizione della crisi, organismi imparziali - costituiti presso le Camere di commercio o altri enti pubblici e privati - che seguono il soggetto in crisi dalla stesura del piano fino alla sua approvazione ed esecuzione. L’Occ, infatti, valuta la convenienza del piano e certifica la completezza e l’attendibilità di tutti i documenti. Con il benestare dell’organismo, il debitore rivolge poi al tribunale la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Il tribunale, verificato che il debitore non sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali e non abbia già fatto ricorso a procedure di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, emette il provvedimento di apertura del procedimento, indicando tutti i passaggi sino alla chiusura della procedura di risanamento.

La check list
I passi da fare e da evitare nella procedura di sovraindebitamento

Da fare
Individuare l'Organismo di composizione della crisi (Occ) competente (in base al proprio luogo di residenza o domicilio) a cui inoltrare istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Gran parte degli organismi consente di scaricare il format della richiesta dal proprio sito web, dove si può trovare anche il tariffario, generalmente individuato sulla base dell'effettivo valore della crisi ovvero dell'effettivo realizzo

Da evitare
Non commettere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, prima e nel corso della procedura di sovraindebitamento. Non aumentare o diminuire il passivo, sottrarre o dissimulare una parte rilevante dell'attivo, simulare attività inesistenti

Da fare
Preparare e depositare presso gli uffici dell'Occ tutta la documentazione idonea a fotografare la propria situazione patrimoniale e finanziaria (a titolo esemplificativo: dichiarazione dei redditi degli ultimi anni, eventuali atti giudiziari riguardanti i debiti in essere). La maggior parte degli Occ indica sul proprio sito web la documentazione necessaria, ferma comunque la facoltà per gli stessi di chiedere, in qualunque momento, integrazioni

Da evitare
Non ritardare, per alcuna ragione, le operazioni necessarie per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento o quelle utili alla sua esecuzione. Non ritardare, per nessun motivo, la trasmissione, l'esibizione, la disamina di atti e documenti richiesti dai professionisti della crisi o dal tribunale per la corretta valutazione del caso e per l'accesso alla singola procedura di composizione della crisi

Da fare
Redigere una breve relazione illustrativa della propria situazione lavorativa, delle risorse finanziarie disponibili (considerando, se del caso, anche quelle messe a disposizione da terzi), dei motivi del sovraindebitamento e dei singoli debiti contratti, preferendo un approccio puntuale e rigoroso nell'indicazione di ogni singola voce della relazione. Inoltre, cooperare al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria

Da evitare
Non inoltrare domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento nel caso in cui, nei cinque anni precedenti, si sia già fatto ricorso a tale procedura di risanamento. In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3/2012, la domanda sarebbe inammissibile

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