Tributi: tassazione delle indennità del giudice di pace
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Redditi assimilati giudice di pace - Trattamento economico percepito - Assoggettamento a contribuzione per la cassa nazionale di previdenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di trattamento economico percepito dal Giudice di pace, ove esercente la libera professione di avvocato, l'indennità da questi percepita nell'esercizio delle funzioni onorarie non è assoggettata a contribuzione in favore della Cassa nazionale di previdenza, sia perché trattasi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. f) (ora art. 50 lett. f]), del TUIR, come emerge dal dato letterale della norma, il cui inciso “sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione…” costituisce una deroga che non trova però applicazione per i redditi percepiti dai giudici di pace, sia perché deve escludersi che lo Stato, erogatore dell'indennità, possa essere trattato come cliente finale di un rapporto sinallagmatico professionale, nei cui confronti sia ripetibile il contributo integrativo per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 31 maggio 2017 n. 13721
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Redditi assimilati - Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione - Fondamento.
In tema d'IRPEF, il compenso percepito dai giudici di pace va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47 (ora 50), comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'”esercizio di pubbliche funzioni”, sicché la natura indennitaria dell'emolumento costituisce il presupposto stesso per l'applicazione della norma, riferita a somme estranee al concetto di reddito di lavoro dipendente in senso stretto; ciò vale anche anteriormente all'art. 2 del d.lgs. n. 314 del 1997 (e poi all'art. 2, comma 36, della l. n. 350 del 2003), che ha espressamente inserito nella previsione normativa i compensi corrisposti a giudici di pace (oltre che ai componenti delle commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza), dovendosi attribuire a questa disposizione una mera funzione esplicativa e di eliminazione di ogni incertezza rispetto a quanto era già chiaramente insito nel testo originario della norma in esame.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 14 settembre 2016 n. 18031
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Redditi assimilati - Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione ex art. 47, primo comma, lett. f) del d.p.r. n. 917 del 1986 - Affermazione - Fondamento.
In tema di IRPEF, il compenso percepito dai giudici di pace (istituiti con l'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374) va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47, c. 1, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportata, con effetto dal 1 gennaio 1998, dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'”esercizio di pubbliche funzioni”. Né a diversa conclusione può condurre qualsiasi argomentazione relativa sia alla natura dell'attività medesima - onoraria ed estranea al rapporto di lavoro dipendente - sia al carattere dell'emolumento percepito, “indennitario” in senso lato, non equiparabile allo stipendio di un dipendente pubblico, trattandosi di considerazioni irrilevanti di fronte a una disposizione che, elencando i redditi da ritenere, ai fini fiscali, “assimilati” a quelli del lavoro dipendente, presuppone proprio che si tratti di somme estranee al concetto di reddito di lavoro dipendente in senso stretto. Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che i compensi corrisposti a giudici di pace (oltre che ai componenti delle commissioni tributarie ed agli esperti del tribunale di sorveglianza) siano stati espressamente inseriti nella previsione normativa solo con l'art. 2 del D.Lgs. n. 314 del 1997, dovendosi a questa disposizione attribuire una mera funzione esplicativa e di eliminazione di ogni incertezza rispetto a quanto era già chiaramente insito nel testo previdente della norma in esame.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 maggio 2005 n. 10230
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Redditi assimilati - Vice pretori onorari - Compenso - Assoggettamento a tassazione ex art. 47, c. 1, lett. f), del d.p.r. n. 917 del 1986 - Affermazione - Fondamento - Art. 2 del d.lgs. n. 314 del 1997, modificativo della norma citata - Rilevanza - Esclusione.
In tema di IRPEF, il compenso - di natura indennitaria - percepito dai vice pretori onorari (contemplati dall'art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 4 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47, comma 1, lett. f), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'”esercizio di pubbliche funzioni”. Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che l' art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nell'integrare la norma citata, abbia fatto riferimento a particolari figure di magistrati “non di carriera” (membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza) espletanti attività giudiziaria in modo continuativo (anche sé a tempo determinato), poiché ciò non altera la portata applicativa della prima parte della norma, nella quale pacificamente va inclusa la figura del vice pretore, quale magistrato onorario esercente una pubblica funzione, restando irrilevante che questa sia esercitata in modo non continuativo e non sia riconducibile all'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 6 agosto 2004 n. 15237