Penale

Truffa contrattuale, è sufficiente che il consenso alla stipula sia ottenuto con documenti falsi

Non rileva l’eventuale adempimento e l’assenza di squilibrio oggettivo delle prestazioni pattuite al fine di escludere il fumus commissi delicti che giustifica la misura ablatoria del sequestro preventivo

di Paola Rossi

A dimostrazione del fumus del reato di truffa contrattuale che giustifichi il sequestro preventivo è sufficiente la circostanza che in base alla presenza di documentazione incompleta o non veritiera sia stato ottenuto il consenso di controparte alla stipula.

E nel caso il sequestro attinga il bene fungibile del denaro anche su somme future la contestazione contro le concrete modalità di apprensione delle diverse poste che confluiscono sul conto va fatta direttamente al pubblico ministero che ha disposto il sequestro e non con lo strumento del reclamo contro la misura cautelare reale.

Con la sentenza n. 26925/2025 la Cassazione penale ha respinto il ricorso di un rivenditore di auto che inviava documentazione falsa all’istituto bancario al fine di ottenere i finanziamenti per gli acquisti da parte dei propri clienti che rivendevano in brevissimo lasso di tempo il veicolo oggetto del finanziamento.
In un solo caso di imputazione del reato la Cassazione non ha però ravvisato il meccanismo fraudolento in quanto la documentazione inviata alla finanziaria risultava composta da documenti veri. E in relazione a quel singolo acquisto privo dei profili del fumus commissi delicti la Cassazione ha annullato la decisione del tribunale che aveva confermato il sequestro impugnato dal ricorrente.

Il ricorso voleva contestare la sussistenza del profilo cautelare necessario a disporre il sequestro di fatto affermando l’insussistenza del reato contestato di truffa contrattuale valorizzando la circostanza che il pagamento delle rate di restituzione del finanziamento risultasse onorato. Sottacendo però il comportamento truffaldino adottato attraverso la produzione di documenti falsi al fine di ottenere l’ok al finanziamento da parte della banca.

Infine, va respinta anche l’affermazione del ricorrente dove sostiene che l’esercizio del potere di controllo affidato alla banca porta a escludere l’idoneità dell’artificio o del raggiro a ingannare o a sorprendere la sua buona fede. Infatti, l’idoneità truffaldina o meno della condotta messa in atto rileva solo nel caso del tentativo e non quando essa ha raggiunto lo scopo ciò che ne dimostra l’intrinseca attitudine a carpire illecitamente la buona fede altrui.

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