Famiglia

Trust e Diritto di Famiglia. Applicabilità dell'Istituto del Trust negli accordi di separazione. Vantaggi che derivano da tale scelta

Come è noto la motivazione che molto spesso determina il disponente all'istituzione di un Trust è quella di offrire una tutela adeguata ai diritti dei beneficiari che per condizioni oggettive, quali ad esempio l'età minore, o soggettive, quali le caratteristiche psico-fisiche dei medesimi, vengono ritenuti soggetti che abbisognano di protezione.

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di Marzia Baldassarre *

Come è noto la motivazione che molto spesso determina il disponente all'istituzione di un Trust è quella di offrire una tutela adeguata ai diritti dei beneficiari che per condizioni oggettive, quali ad esempio l'età minore, o soggettive, quali le caratteristiche psico-fisiche dei medesimi, vengono ritenuti soggetti che abbisognano di protezione.

Ovviamente una siffatta esigenza può verificarsi anche al momento della separazione tra i coniugi con riferimento alla definizione di alcuni rapporti economici e patrimoniali ed in vista di assicurare la miglior tutela all'esigenza della famiglia risolvendo al contempo il dissidio che molto spesso insorge per quanto attiene alla divisione dei beni.

La scelta operata dai coniugi in sede di separazione di istituire un Trust per garantire le esigenze di mantenimento dei figli appare pertanto pienamente ammissibile. Ormai da diversi anni la giurisprudenza si è occupata di tale problematica riconoscendo appunto che l'istituto del Trust costituisce un valido strumento per regolare gli obblighi dei coniugi verso i figli.

Così il Tribunale di Milano in data 07/06/2006 ha omologato un accordo di separazione consensuale che prevedeva l'istituzione di un Trust autodichiarato con il quale entrambi i coniugi hanno vincolato i propri beni immobili ed altri rapporti a loro intestati quali quote di partecipazione societarie per assicurare l'esigenza dei figli fino al raggiungimento della loro autonomia economica. Egualmente il Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 17/04/2013, ha omologato l'accordo di due coniugi. Cointestatari della casa coniugale che hanno deciso di conferirla ad un Trust costituito appunto in sede di separazione a favore delle due figlie minorenni della coppia.

Il Tribunale di Genova in data 01/04/2008 ha approvato un accordo adottato in sede di separazione consensuale con il quale i beni immobili in comune venivano conferiti in un Trust a favore dei figli con nomina della moglie come Trustee.

Ancora il Tribunale di Milano in data 22/11/2011 con sentenza n.13609 ha omologato l'accordo di separazione che prevedeva la costituzione di un Trust a favore della figlia minorenne al fine di garantirle la piena proprietà di un immobile al compimento del 30° anno di età. Stabilita la piena ammissibilità della costituzione in sede di separazione di un trust anche autodichiarata in cui la figura del disponente viene a coincidere con quella del Trustee vanno esaminati gli effetti ed i vantaggi che tale scelta comporta. Sotto tale profilo le peculiarità del Trust da considerare sono numerose.

Il conferimento di un determinato bene al Trust con l'effetto di segregazione rispetto all'ulteriore patrimonio del disponente che a ciò consegue fa sì che sul bene conferito non abbiano incidenza alcuna le vicende reddituali e patrimoniali del disponente stesso evitando che sul medesimo si possano soddisfare eventuali creditori. Non solo! Il conferimento al Trust salvaguardia la disposizione a favore del beneficiario individuato nell'atto costitutivo anche in caso di morte del disponente dopo che il medesimo abbia contratto nuova morte. In tale ipotesi, infatti, il bene conferito in Trust non rientra nell'asse ereditario e sfugge pertanto ai diritti successori spettanti al nuovo coniuge.

Gli effetti ora detti si verificano anche nel caso del Trust autodichiarato la cui validità è stata riconosciuta dal Tribunale di Milano perché anche se in tal caso il disponente continua ad amministrare il bene tuttavia rimane vincolato agli obblighi ed alle finalità individuate dall'atto costitutivo del Trust. Anche per la posizione del beneficiario la costituzione del Trust comporta dei vantaggi. Il fatto che l'effettiva entrata del bene conferito in Trust nel patrimonio del beneficiario sia rimandata ad un momento successivo individuato nell'atto costitutivo del Trust medesimo fa si che il bene in questione, fino a quando è nella gestione del Trustee, non possa essere aggredito da eventuali creditori del beneficiario che tuttavia gode i frutti dell'attribuzione fatta dal disponente. Alla luce delle considerazioni ora svolte l'istituto del Trust appare uno strumento certamente idoneo ed adatto a dare adeguata soluzione alla definizione di determinati rapporti tra i coniugi e ciò se non altro per il semplice fatto che, visto che l'amministrazione del bene conferito in Trust passa ad un terzo, viene di fatto assicurata la materiale esecuzione delle pattuizioni prese in sede di separazione che diversamente potrebbe non essere rispettata dal coniuge onerato.

*a cura dell'Avv Marzia Baldassarre (Professional Partner)

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