Civile

Trust familiare, revocabile il conferimento a danno dei creditori

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di Paola Rossi

Si considera sempre a titolo gratuito la costituzione di un trust finalizzato al mantenimento del tenore di vita dei familiari beneficiari, anche se è previsto un compenso per il gestore (trustee) dei beni conferiti. Da ciò discende che se all'atto del conferimento di un bene nel perimetro vincolato del trust familiare si danneggiano i creditori del settlor (colui che costituisce il trust) scatta il diritto a chiedere la revocatoria del negozio giuridico che ha sottratto le uniche risorse con cui potevano essere soddisfatti i crediti già esistenti. Così la Corte di cassazione con la decisione n. 9320 del 4 aprile ha confermato l'annullamento del conferimento in un trust familiare dell'unico bene atto a soddisfare crediti già esistenti e conclamati da decreti ingiuntivi: un appartamento e il suo box pertinenziale.

La gratuità del trust
Il ricorrente sosteneva che il giudizio di merito non aveva raggiunto la dovuta prova della consapevolezza del danno arrecato ai creditori da parte dei beneficiari dell'atto di conferimento. Consapevolezza che è sia presupposto sia onere probatorio per chi voglia porre nel nulla un negozio giuridico di disposizione di beni da parte del proprietario. Ma soprattutto, per agire in revocatoria contro un atto del proprietario-debitore che sottrae la garanzia del diritto del suo creditore, in base all'articolo 2901 del Codice civile, va fornita la prova della buona fede di chi beneficia dell'atto che danneggia i creditori del disponente solo se tale atto è a titolo oneroso. Altrimenti l'esistenza della buona fede è del tutto irrilevante. E, come spiega la Cassazione, non solo il compenso al gestore non rende il trust oneroso, ma il trust costituito su base volontaria e non per adempiere a un dovere giuridico è di per sé gratuito. Come in quello familiare dove non sussiste alcuna contropartita a fronte delle attribuzioni a favore dei beneficiari. Così la Banca e un privato creditore hanno ottenuto la revocatoria confermata ora dalla Cassazione.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 4 aprile 2019 n. 9320

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