Uffici giudiziari: passano a Via Arenula gestione e manutenzione delle strutture e degli edifici
Il Dpr 18 agosto 2015 n. 133 regola le modalità con cui viene attuato il passaggio di competenze dai Comuni allo Stato per quanto concerne le spese obbligatorie per la gestione e la manutenzione dei palazzi di Giustizia. Tale passaggio era stato sancito nell'ultima legge di stabilità con i commi 526, 527, 528, 520 e 530 dell'articolo 1.
Il passaggio di competenza delle spese obbligatorie dei palazzi di giustizia - In precedenza la legge 24 aprile 1941 n. 292 nella sua versione originaria prevedeva che spettassero ai Comuni le spese necessarie alla costruzione o al reperimento dei locali degli uffici giudiziari, nonché le spese per eventuali affitti, manutenzione, gestione ordinaria (illuminazione, acqua, servizio telefonico, mobili), pulizia, sicurezza.
Le ragioni che hanno dettato tale passaggio sono puramente economiche: da un lato i Comuni lamentavano che le spese sopportate venivano rimborsate dal Ministero con grande ritardo e in quote sempre più parziali, mentre dall'altro l'ipotesi di centralizzare i servizi introduceva la possibilità di realizzare economie di scala. Questo passaggio si inseriva in un contesto di grave difficoltà economica da parte dei Comuni e di crescenti fabbisogni degli Uffici giudiziari.
La concentrazione delle sedi giudiziarie, la necessità di nuovi spazi per la crescente domanda di giurisdizione, il necessario potenziamento dei servizi di sicurezza comportano costi crescenti che i Comuni affrontavano con sempre maggiore insofferenza. Anche se il passaggio a un sistema diverso centralizzato faceva perdere l'essenziale pregio della vicinanza dei Comuni ai palazzi di Giustizia con la loro dotazione di uffici tecnici capaci di interventi rapidi. Ciò però scontava la estrema differenza che esiste tra i Comuni italiani e portava inevitabilmente a gestioni molto diverse, più o meno oculate, più o meno in consonanza con la normativa sugli appalti.
Dalla tabella allegata risulta una drastica riduzione dei rimborsi,anche in percentuale, tra l'altro disposti dopo tre anni, operata da parte dello Stato, attribuendo ai Comuni un ulteriore onere e spiega le ragioni della forte volontà dei Comuni che ha portato a cambiare sistema. Ma d'altro lato va rimarcato che tutti i sistemi in cui il soggetto che paga viene a essere diverso da quello che dispone le spese, che a volte possono rilevarsi costose e inefficienti. Senza considerare, poi, che il soggetto che disponeva il pagamento, ovvero il Comune, almeno fino a quanto la percentuale di sua competenza era sufficientemente elevata, non aveva ragione alcuna per risparmiare o quanto meno per una gestione oculata e d'altra parte il soggetto pagatore, ovvero il Ministero, si trovava ad avere ben pochi strumenti di controllo su congruità e adeguatezza delle spese, potendosi limitare solo a tagliarle i n percentuale a discapito degli enti locali virtuosi. Un sistema malato che come configurato non poteva quindi durare.
Il nuovo regolamento e l'Accordo quadro ministero Giustizia–Anci - Il nuovo regolamento interviene sia quanto ai soggetti competenti per la gestione, creando la Conferenza permanente, sia prevedendo la possibilità di stipulare accordi o convenzioni per assicurare la continuità dei servizi, sulla base di convenzioni quadro e linee di pianificazione strategica stabilite dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, Dipartimento che centralizza le deliberazioni e le convenzioni delle diverse Conferenze permanenti distrettuali e che mantiene quindi un controllo generale. Viene anche introdotta la possibilità di delegare ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti da stipulare e al Procuratore generale le competenze in materia di sicurezza.
Parallelamente proprio per facilitare e consentire la stipula di convenzioni a livello circondariale con i Comuni, è stato stipulato un Accordo quadro ministero della Giustizia teso ad assicurare, dietro un corrispettivo, la prosecuzione di servizi che altrimenti si sarebbero fermati il 1° settembre con immaginabili gravi conseguenze. Tale intesa del 27 agosto 2015 prevede una prosecuzione della cooperazione istituzionale tra Ministero e Comuni che consente sulla base di accordi locali di utilizzare il personale comunale oggi impiegato a diverso titolo nella gestione di alcuni servizi individuati specificamente dalla legge (custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria), dietro il conferimento di un corrispettivo al Comune.
Nel definire queste attività la convenzione indica anche i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, quantificati sulla base del costo del personale in relazione alle attività svolte. In tal modo si supera l'infelice previsione dell'articolo 1, comma 530, della legge 190/2014, secondo cui a tale necessità si sarebbe sopperito con personale delle province in mobilità assegnato agli uffici giudiziari. A parte che tale personale ha normalmente una professionalità del tutto diversa da quella richiesta per interventi di manutenzione e custodia, tale mobilità risulta ancora oggi lontana e secondo le originarie prospettazioni doveva essere destinata a coprire le vacanze che il prolungato blocco del turn over ha provocato nel personale giudiziario che ormai “veleggia” oltre il 20% di scopertura degli organici, con una distribuzione sul territorio del tutto asimmetrica e irrazionale.
Dalla Commissione di manutenzione alla Conferenza permanente - La Commissione di manutenzione istituita in ogni circondario dall'articolo 3 del Dpr 4 maggio 1998 n. 187 è sostituita dalla Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi (articolo 3, comma 1). Sono invitati il Presidente dell'Ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudici di pace, mentre possono essere invitati rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche senza diritto di voto (articolo 3, comma 4).
Come già per la Commissione di manutenzione la presidenza è affidata al Presidente della Corte di appello, mentre i dirigenti amministrativi svolgono le attività necessarie per l'esecuzione delle delibere e vigilano sulla corretta esecuzione dei contratti stipulati. Rispetto alla Commissione di manutenzione viene quindi dato maggiore ruolo e potere ai dirigenti amministrativi che hanno diritto di voto, mentre viene ridotto a un ruolo consultivo l'Ordine degli avvocati. Fatto che lascia francamente perplessi a fronte della necessaria localizzazione degli Ordini degli avvocati nei palazzi di Giustizia che devono riservare loro spazi adeguati.
La Conferenza permanente provvede a individuare e proporre i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la loro gestione (ovvero manutenzione, riscaldamento, climatizzazione, utenze, pulizia, disinfestazione, raccolta rifiuti, facchinaggio, traslochi, vigilanza, custodia). Provvede altresì a ripartire tra i vari uffici gli spazi interni.
In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza sono svolti dal Procuratore generale.
È prevista la possibilità di accordi o convenzioni per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari, la cui uniformità dei criteri gestionali è consentita da convenzioni che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia può stipulare.
La vivibilità degli uffici e i problemi aperti - Solo l'attuazione pratica potrà rivelarci se questo passaggio di competenze sarà in grado di garantire una gestione parimenti efficiente (o addirittura migliore) e meno costosa. Se sono condivisibili le logiche sottostanti di responsabilizzazione di chi utilizza i palazzi e di unificare ente che paga ed ente che impegna per il pagamento, i tempi ristretti di passaggio e le diversità di approccio che si cominciano a verificare a livello locale evidenziano problemi non lievi soprattutto in questa fase di passaggio.
D'altra parte occorre sottolineare la mutazione genetica cui stiamo sottoponendo i ruoli apicali delle Corti di appello e delle Procure generali. I Capi di Corte assumono sempre di più un ruolo di gestori, con compiti di stipulazione di accordi e contratti, di vigilanza, di programmazione e contabilità, ruolo che prevale su quello tradizionale di organo dell'impugnazione e del giudizio di secondo grado. Una vera e propria mutazione genetica che richiederà anche attitudini più complesse e che assurdamente non è accompagnata dalla dotazione di indispensabili professionalità in materia contrattuale e contabile con ruoli tecnici oggi pressoché assenti negli uffici giudiziari.
La tabella sui costi degli enti locali
Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133