Un’agevolazione da regolarizzare
L’applicazione o meno del cumulo alle violazioni di omesso e/o tardivo versamento determina conseguenze rilevanti per l’entità della sanzione, soprattutto se si pensa che, in un periodo di crisi di liquidità, tali violazioni sono quasi sempre ripetute e riguardano più tributi e più periodi di imposta.
Si tratta di un’agevolazione per il contribuente che si vede applicare non tante sanzioni per quante sono le violazioni (nella specie omessi o tardivi versamenti), ma un’unica sanzione che, sebbene aumentata, è certamente inferiore alla somma delle singole penalità. L’orientamento più recente della Cassazione appare più aderente alla normativa la quale sembra escludere per gli inadempimenti in questione il beneficio del cumulo. Stante però la rilevanza del tema e le differenti interpretazioni, vale la pena verificare in cosa consiste l’applicazione del cumulo.
L’articolo 12 del Dlgs 472/97 prevede che chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette, anche con più azioni o omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Il concorso delle violazioni può dunque essere formale o materiale. Il primo esiste quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione o relative a tributi diversi. Il concorso materiale, invece, esiste quando sono commesse più violazioni di carattere formale.
Il concorso (formale o materiale) può poi riguardare violazioni che possono coinvolgere più tributi e più periodi di imposta, essendo legate cioè da un vincolo di progressione e di continuazione. In questo caso la sanzione base viene aumentata dalla metà al triplo in caso di violazioni che riguardano periodi di imposta diversi. Se invece le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera, quale sanzione base su cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto. La continuazione opera anche oltre le violazioni constatate e contestate, purché riferite a un periodo d’imposta antecedente alla verbalizzazione di un’irregolarità.
In tale contesto, la medesima norma prevede l’applicazione di un’unica sanzione secondo il cumulo giuridico intendendo per tale il trattamento sanzionatorio peculiare previsto alle fattispecie del concorso formale e materiale di violazioni. In particolare, si avrà l’applicazione di un’unica sanzione prendendo come base quella connessa alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Va da sé che, accettando l’iniziale tesi della Suprema Corte (per quanto discutibile) in presenza di plurimi omessi versamenti, il contribuente consegue un beneficio evidente vedendosi applicare una sola sanzione aumentata e non tante penalità per quante violazioni ha commesso. Vi è da sperare che, stante la delicatezza della questione, possa intervenire il legislatore agevolando la sanzione di quei contribuenti che per motivi oggettivi non hanno la possibilità di versare quanto puntualmente dichiarato.