GiurisprudenzaPenale

Una decisione che di fatto "allarga" il trattamento di sostegno vitale

di Aldo Natalini

N. 34

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La Corte costituzionale con la sentenza n. 135 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull'articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l'area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente decisione

Massima

  • Reati contro la persona - Istigazione o aiuto al suicidio - Suicidio assistito - Articolo 580 Cp, come modificato dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza - Precisazioni. (Costituzione, articoli 2, 3, 13, 32 e 117; Cedu, articoli 8 e 14; Legge n. 219 del 2017)

    In tema di suicidio assistito, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, come modificato dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». (In motivazione, la Corte ha precisato che la suddetta nozione include anche procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o "caregiver" che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo).

  • Processo penale - Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Partecipazione di soggetti estranei - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. (Costituzione, articoli 24, 134 e 136; Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, articoli 3 e 4; Legge n. 87 del 1953)

    In tema di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la partecipazione di soggetti estranei è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, tale dovendosi ritenere, nella sede giudiziaria in cui si discute della legittimità costituzionale dell'articolo 580 Cp, quello coinvolgente la vita stessa degli intervenienti, nei cui confronti occorre assicurare piena tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività, consentendo di far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità della norma censurata. (Fattispecie relativa ad atto di intervento di due soggetti nei confronti dei quali le competenti Aziende sanitarie hanno respinto la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito).

Nella perdurante assenza di una legge statale che regoli la materia del "fine vita", i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito restano quelli fissati dalla sentenza "Cappato" n. 242/2019 compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato, però, in conformità alla ratio sottostante a quella decisione, deve essere interpretato nel senso che comprende anche tutte quelle procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri...