Civile

Usucapione: necessario il possesso esercitato in pubblico tra diversi soggetti per escludere la clandestinità

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Proprietà e diritti reali - Possesso ad usucapionem - Opera d'arte - Requisiti - Clandestinità - Acquisto ed esercizio del possesso pubblicamente visibile - Necessità - Conoscenza limitata - Irrilevanza.
Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 14 giugno 2019 n. 16059

Possesso - Effetti - Usucapione - Vizi del possesso - Clandestinità - Mancanza di clandestinità - Acquisto ed esercizio del possesso pubblicamente visibile - Conoscenza solo da parte del precedente possessore o di una limitata cerchia di persone - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso in un vano accessibile solo mediante una botola d'ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilità di entrare nel locale).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 9 maggio 2008 n. 11624

Possesso - Effetti - Usucapione.
Ai fini dell'usucapione il requisito della continuità del possesso va desunto dal comportamento del possessore, non dalle contrarie intenzioni del proprietario. Ai fini indicati è irrilevante la violenza esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso. A sua volta la non clandestinità va riferita non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere e senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 17 luglio 1998 n. 6997

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