Civile

Usura bancaria: anche per i decreti ministeriali vale il principio "iura novit curia"

Nota all'ordinanza della Cassazione, Sezione Prima Civile, 29 novembre 2022 n. 35102

di Antonino La Lumia e Claudia Carmicino*

In materia di usura bancaria, i Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, essendo atti amministrativi di carattere generale e astratto, normativo e innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal Giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art. 113 c.p.c.: questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 35102 del 29 novembre 2022.

Si tratta di una decisione che, seguendo l'orientamento già espresso dalla medesima Corte con sentenza n. 19597/2020 e con ordinanza n. 29240 del 20 ottobre 2021 , con un convincente iter argomentativo, prende le distanze dalla copiosa giurisprudenza che si era affermata in materia e che attribuiva, ai decreti ministeriali, valore non normativo ma esclusivamente amministrativo.

Il caso riguarda una fattispecie nota agli operatori del settore: la Banca ha impugnato la sentenza emessa della Corte d'Appello nella parte in cui ha accertato l'applicazione di interessi moratori usurari a un credito personale (mediante espletamento di consulenza tecnica), deducendo la mancata produzione - da parte dell'attore - dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, considerati - dalla stessa - atti amministrativi per i quali non vige il principio iura novit curia.

Per inquadrare la fattispecie è opportuno ricordare che, secondo le previsioni dell'art. 644 , comma 3 c.p. e dalla legge n. 108 del 1996, il superamento del tasso soglia è valutato in relazione al Tasso Effettivo Globale Medio (c.d. TEGM), il quale - a sua volta - è determinato sulla base del costo medio delle operazioni di finanziamento.

Tali rilevazioni sono rese note da specifici decreti, pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individuano le soglie oltre le quali gli interessi devono considerarsi usurari.

Tali decreti hanno, quindi, la funzione fondamentale di rilevare i dati necessari per la determinazione del tasso soglia, cui comparare le condizioni in concreto applicate nel rapporto (di mutuo o di conto corrente) dedotto in giudizio.

Ebbene, la giurisprudenza di merito è stata a lungo orientata nel ritenere che i Decreti Ministeriali non svolgono la funzione di integrazione del precetto legislativo, ma hanno esclusivamente natura di atti amministrativi e, come tali, non sarebbero acquisibili ex officio; conseguentemente graverebbe sulla parte che eccepisce l'applicazione di interessi usurai l'onere di produrli in giudizio.

In caso di mancata produzione, secondo tale orientamento, per il giudice non sarebbe stato possibile decidere ex art. 113 c.p.c.

Le motivazioni poste alla base di tale orientamento sono state riportate in numerose pronunce della Suprema Corte: "La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta. Cass. 9941 del 29 aprile 2009 ; nello stesso senso Cass. n. 2543 del 30 gennaio 2019 ).

Il ragionamento seguito viene ora ribaltato dalla Suprema Corte che - nell'ordinanza in esame - ha optato per la tesi che sancisce il carattere di norme giuridiche dei suddetti Decreti Ministeriali: " Orbene, deve riconoscersi ai suddetti decreti ministeriali la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio iura novit curia".

In base a tale principio, che trova il suo fondamento nell'art. 113 c.p.c., il Giudice - nel pronunciarsi in un giudizio - deve seguire le norme di diritto e deve individuare le fonti che regolano la fattispecie sottoposta al suo esame, anche quando le stesse non siano state introdotte in giudizio dalle parti, alle quali spetta di provare - e allegare - i fatti posti a fondamento delle proprie richieste.

Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte - con argomentazione lineare - premettendo che l'art. 1 delle preleggi individua, quali fonti di diritto, le leggi, i regolamenti e gli usi e che per l'emissione dei decreti di competenza ministeriale è richiesto il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione del presidente del Consiglio dei Ministri, giunge a ritenere che i Decreti ministeriali si differenziano dai provvedimenti amministrativi, attesa la loro " natura di generale ed astratta , trattandosi di atti risolti alla generalità indistinta dei consociati e destinati a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori" e che gli stessi " dispongono di capacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario " e "completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio ".

Nella fase del giudizio di merito, quindi, la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso-soglia ha carattere integrativo della normativa legislativa e deve, pertanto, essere conosciuta dal Giudice indipendentemente dall'attività probatoria svolta dalle parti.

Alla luce di tale nuova impostazione, la parte che eccepisce l'avvenuto superamento del tasso soglia non è più onerato dal produrre i suddetti decreti Ministeriali (onere, peraltro, gravoso attesa la necessità che la produzione sia relativa all'intero periodo oggetto di esame), ma il Giudice può fare riferimento ai predetti decreti sulla base delle proprie conoscenze, di una formale richiesta alla Pubblica Amministrazione o avvalendosi della consulenza tecnica.

*a cura dell'avv. Antonino La Lumia e dell'avv. Claudia Carmicino (Lexalent)

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