Società

Va provata la causalità fra l’inerzia e il danno

di Pierpaolo Ceroli e Paola Bonsignore

I sindaci (salvo talune funzioni vicarie previste dalla norma di comportamento 9.1) non hanno un potere di veto sull’attività degli amministratori o altri poteri sostitutivi rispetto allo loro inerzia o inadempienza.

Le “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate” messe a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (e aggiornate al 12 gennaio 2021) riportano i principi che si applicano, in via generale, ai componenti del collegio sindacale di tutte le Spa non quotate e al sindaco unico di Srl che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Secondo tali principi, mentre nel conferimento e/o di cessione d’azienda, il collegio sindacale deve verificare la sussistenza dell’«integrità del patrimonio sociale per l’importanza che questo assume sia nei confronti dei soci ...sia nei confronti dei terzi e dei creditori», nella trasformazione, come nella fusione e nella scissione, la funzione dell’organo di controllo è circoscritta esclusivamente «a verificare l’osservanza della legge e il rispetto delle norme statutarie applicabili» con l’ulteriore specifica, per la fusione e la scissione, che il controllo riguarda la legittimità dei documenti, (la conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi) e non il merito delle informazioni che vi sono contenute.

L’accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori di società di capitali richiede, quindi, non solo la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno causato dalla condotta dell’amministratore, ma anche del nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio (Cassazione, 24045/2021 e 28357/2020).

Inoltre, per le scissioni proporzionali, questa responsabilità patrimoniale dovrà trovare una doppia verifica: quella di legittimità dell’operazione posta in essere dagli amministratori (nel qual caso ai sindaci spetta solo il controllo di legalità secondo le norme del Codice civile e di quelle statutarie), ed in subordine, laddove la scissione sia stata posta in essere senza valide ragioni economiche, quella di verificare il nesso diretto di causalità fra il danno provocato e l’ omissione del collegio sindacale stesso.

In conclusione, la responsabilità dell’organo di controllo in una operazione di scissione proporzionale, prima di verificare il nesso di casualità, trova il sui limite nel fatto che i poteri/ doveri del collegio sindacale sono circoscritti al controllo di legittimità e non di merito. Ai fini della responsabilità patrimoniale diretta o indiretta del collegio va quindi verificata caso per caso, l’esistenza di tutti quegli elementi che la determinano o, viceversa, la precludono.

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