Civile

Vaccino obbligatorio? Non è incostituzionale - La salute non e' a completa disposizione del singolo

immagine non disponibile

di Cristiano Cominotto *


E' aperto il dibattito in merito all'obbligatorietà o meno del vaccino contro il Covid-19.

Vi sono due tesi schierate, da una parte coloro che vorrebbero introdurre il vaccino obbligatoriamente e dall'altra i No Vax che spesso invocano legge e Costituzione a tutela del proprio diritto a rifiutare le cure imposte.

Può essere sorprendente, ma l'idea che ognuno di noi possa autonomamente e discrezionalmente disporre del proprio corpo non è alla base dei principi della nostra legge.

Il nostro corpo e la nostra salute sono infatti qualcosa che non appartiene solo a noi, ma a tutta la collettività. Nel diritto romano, il corpo era una res a disposizione della familia e della società per ragioni produttive. Questa concezione è stata successivamente inserita nel nostro Codice Civile, che all'articolo 5 indica come "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge o all'ordine pubblico…".

Gli effetti della norma appena citata diventano noti a tutti quando ci rendiamo conto che ad esempio non possiamo rinunciare agli organi del nostro corpo oppure venderli, oppure che non possiamo decidere autonomamente quando porre fine alla nostra vita. In altre parole sembra controintuitivo ma la salute del singolo nella nostra cultura e storia legislativa non appartiene solo all'individuo, ma il nostro corpo è un bene al servizio di tutta la collettività, di cui noi non possiamo disporre indiscriminatamente.

Oltre al Codice Civile, anche lo stesso Codice Penale, all'articolo 579, dichiara che non è possibile cagionare la morte di una persona seppur con il consenso di quest'ultima. E anche questo articolo conferma come noi non possiamo disporre autonomamente del nostro corpo e della nostra salute.

Sopra a tutto questo rimane sempre la Costituzione che spesso i cittadini tendono a fraintendere facendo derivare da essa solo dei diritti e non anche dei doveri, dimenticando che la nostra Costituzione è anche fonte di molti obblighi. E in tal senso la Costituzione all'articolo 32 è molto chiara: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

In altre parole la Costituzione italiana non può essere utilizzata come una sorta di mamma compiacente alla quale il cittadino può tirare la gonna per ottenere tutto quello che ritiene sia un suo diritto e in tal senso il testo legislativo è molto chiaro. Mi spiego meglio, se il Governo italiano dovesse arrivare a imporre l'obbligo ai cittadini di vaccinarsi, questo sarebbe perfettamente legittimo, non solo con il dettato costituzionale, ma anche con le leggi e in più in generale con la nostra storia legislativa, che nasce dal diritto romano.

Nel contesto appena descritto stanno facendo discutere anche le recenti valutazioni apparse sulla stampa di considerare valido il licenziamento del dipendente che rifiuti di vaccinarsi. Penso a tutti quei dipendenti, attivi nei settori più a rischio (come ad esempio quelli della sanità), che in futuro potrebbero essere licenziati se dovessero rifiutarsi di sottoporsi alla vaccinazione.

Posto che il licenziamento deve essere considerato l'ultima ratio e che deve sempre essere rispettato l'obbligo di repechage (ovvero la ricerca di mansioni alternative), qualora per la natura dell'attività svolta dal dipendente vi sia un'impossibilità di ricollocazione da parte del datore di lavoro, ritengo che un licenziamento di un dipendente che rifiuta di sottoporsi a una vaccinazione possa essere considerato legittimo sia sotto il profilo legislativo che sotto il profilo costituzionale. Su questo tuttavia andrà svolto un approfondimento ulteriore, tenendo in considerazione la gravità dell'eventuale rifiuto in considerazione dell'obbligatorietà o meno della vaccinazione secondo quanto verrà disposto dalla legge italiana.

* a cura dell' Avv. Cristiano Cominotto – Presidente di A.L. Assistenza Legale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Articolo 579 - Omicidio del consenziente

Codice penale

TITOLO I Principi comuni - Capo I Disposizioni generali - Articolo 1 - Finalità

Decreto legislativo

Articolo 5 - Atti di disposizione del proprio corpo

Codice civile