Valida la sentenza pronunciata anche se manca la data di deposito
La sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 281-sexies del Cpc, integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non via abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l’udienza. È questo il principio espresso dai giudici della sezione III civile della Corte di cassazione con la sentenza 29 maggio 2015 n. 11176.
La questione - Com’è noto il termine di cui all’articolo 327, comma 1, del Cpc per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata ex articolo 281-sexies del Cpc decorre dalla data dell’udienza, quando la sentenza sia stata pronunciata al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene (o al quale è allegata). La Corte si è interrogata quindi sulla funzione che si è voluta perseguire prevedendo la norma che la sentenza sia «immediatamente depositata in cancelleria».
Le motivazioni della Cassazione - Il giudice di legittimità ha affermato che l’eventuale separazione temporale che si crea con l’apposizione di una data di deposito diversa dalla data dell’udienza di discussione e di pronuncia non può comportare il trasferimento dell’effetto pubblicazione dal giudice al cancelliere.
Il deposito immediato richiesto dalla norma è solo finalizzato al compimento di adempimenti da parte del cancelliere e al fine di consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della decisione munita di numero identificativo. Tale attività è sempre necessaria anche nei processi regolati dalle disposizioni del processo civile telematico perché se è vero che le parti potranno estrarre copia della decisione, direttamente certificata conforme dal difensore, è anche vero che il compimento di tali formalità di deposito da parte del cancelliere è sempre necessario.
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Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 29 maggio 2015 n. 11176