Civile

Valida la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare

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di Mario Piselli

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo a una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace. Dunque, chiarisce la Cassazione con ordinanza 8638/2020, non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, a una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

Nella decisione in questione, viene ribadito che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (si veda Cassazione n. 3081/2017) l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

Si è altresì specificato che (Cassazione n. 28571/2013) in tema di appello incidentale, il differimento del termine per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza inoltre che (Cassazione n. 9351/2003) è inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio. Infatti l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'articolo 168 bis cpc., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza; fattispecie nella quale il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato.

Cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 7 maggio 2020 n. 8638

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