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Validità delle clausole di scelta del foro nel diritto internazionale privato: il rinvio al diritto interno dei singoli Stati membri

La normativa eurounitaria vigente sancisce chiaramente i requisiti di validità formale delle clausole di scelta del foro, lasciando tuttavia all'interprete la questione inerente all'individuazione della disciplina in tema di validità sostanziale, atteso che l'espresso rinvio alla legge dello Stato in cui è competente il giudice designato lascia comunque aperte alcune problematiche sul piano ermeneutico di cui le parti devono essere rese edotte sin dalla fase redazionale.

di Federica Sartori

La normativa eurounitaria vigente sancisce chiaramente i requisiti di validità formale delle clausole di scelta del foro, lasciando tuttavia all'interprete la questione inerente all'individuazione della disciplina in tema di validità sostanziale, atteso che l'espresso rinvio alla legge dello Stato in cui è competente il giudice designato lascia comunque aperte alcune problematiche sul piano ermeneutico di cui le parti devono essere rese edotte sin dalla fase redazionale.

La dottrina ha efficacemente messo in luce come nella disciplina eurounitaria sugli accordi di scelta del foro "il profilo sostanziale si identifica nel profilo formale, fino a scomparirvi".

Infatti, l'art. 25 Regolamento UE 1215/2012 disciplina in maniera puntuale i requisiti di validità formale, senza tuttavia nulla addurre in merito al profilo della validità sostanziale, ossia ai profili di validità materiale, se non il fatto che il foro designato dalle parti sarà competente "salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro." (par. 1 art. 25 Regolamento UE 1215/2012).

Tale inciso costituisce una novità apportata dal Recast del 2012 al fine di prevenire eventuali questioni interpretative sul punto, nonché di realizzare un maggior coordinamento con la Convenzione dell'Aja del 2005.

Ciò comporta che la disciplina materiale di riferimento andrà ricercata nei singoli ordinamenti nazionali, in particolare nello Stato membro in cui è competente il giudice designato, con conseguente necessaria integrazione del diritto eurounitario con il diritto interno dei singoli Stati membri in tema di validità sostanziale dei suddetti accordi per espressa volontà del legislatore europeo.

La novella si pone, pertanto, in linea di discontinuità con l'orientamento precedente che, nel silenzio del legislatore europeo sul punto, attribuiva alla legge del giudice concretamente adito la funzione di colmare il vuoto normativo in punto di validità sostanziale.
Attraverso l'espresso rinvio alla disciplina di diritto interno dell'ordinamento in cui opera il giudice scelto, il nuovo Regolamento ha quindi risolto la questione alla radice.
Tuttavia, la dottrina non ha mancato di sollevare alcune problematiche in merito, ad esempio, all'ambito oggettivo del suddetto rinvio, in particolare se lo stesso includa o meno le norme di diritto internazionale privato in materia.

In conformità all'orientamento già prevalente in generale in tema di rinvio, è maggioritaria la tesi che annovera quale oggetto del rinvio, altresì, le norme di conflitto dell'ordinamento del giudice designato, dall'applicazione delle quali potrà essere individuata la legge regolatrice anche dell'accordo di giurisdizione.

D'altra parte, il Considerando 20 del Regolamento UE 1215/2012 menziona espressamente le norme di conflitto tra quelle volte a disciplinare eventuali questioni inerenti alla validità di un accordo di giurisdizione.

Tale conclusione, tuttavia, risulta distonica rispetto alla ratio dell 'art. 31 par. 2 Regolamento UE 1215/2012 che attribuisce priorità di decisione, in merito alla validità e all'efficacia dei suddetti accordi, al giudice designato, il quale si potrebbe trovare a dover decidere sulla base di una legge diversa da quella del proprio foro, così come individuata dalle norme di conflitto previste dall'ordinamento di appartenenza. Non solo, una distonia emergerebbe, altresì, con riguardo al Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle fattispecie contrattuali in materia civile e commerciale, che esclude espressamente il rinvio.

Le suddette obiezioni di carattere sistematico non valgono, in ogni caso, a superare il chiaro dato letterale di cui al Considerando 20 citato e, pertanto, nel rinvio di cui all' art. 25 par. 1 Regolamento UE 1215/2012 ben possono ritenersi incluse le norme di conflitto dell'ordinamento del giudice scelto, oltre alle norme materiali, disciplinanti il profilo sostanziale della validità delle clausole di scelta del foro.

Tale affermazione riveste notevole rilevanza poiché l'inclusione delle norme di conflitto nel rinvio in questione comporta una potenziale operatività di tutti i meccanismi tipici del diritto internazionale privato, inclusa altresì l'ipotesi di un ulteriore rinvio eventualmente previsto dalla normativa internazionalprivatistica dello Stato il cui ordinamento è stato individuato proprio attraverso il rinvio precedentemente operato ai sensi dell'art. 25 Regolamento UE 1215/2012, con conseguente necessità di accertare se il diritto dello Stato così individuato, anche alla luce delle norme di conflitto di quest'ultimo, accetti o meno il suddetto rinvio, ossia se risulti o meno applicabile al caso di specie.

Sulla scorta di tale contesto normativo, emerge in maniera chiara come lo spazio dedicato ai profili di validità sostanziale delle clausole di scelta del foro, seppur esiguo, apra in realtà diverse questioni tradizionali tipiche del diritto internazionale privato di cui la dottrina e la giurisprudenza si sono occupate più diffusamente.

Risulta pertanto evidente come l'interprete, e prima ancora il redattore, delle clausole di scelta del foro debba tenere conto di tali collegamenti sottesi alle diverse tematiche di diritto internazionale privato, anche al fine di interpretare correttamente la volontà delle parti che attraverso tali clausole manifestano la scelta non già meramente del giudice competente, ma altresì di molteplici e ulteriori aspetti internazionalprivatistici collegati.